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REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLA CACCIA
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(approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1783 del 24 maggio
2004 e pubblicato quale inserto speciale nel “Giornale del cacciatore“
giugno 2004 – n. 2). |
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1. RILASCIO
DEI PERMESSI DI CACCIA |
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1.1
I permessi annuali e i
permessi d'ospite vengono rilasciati
annualmente dall'Associazione Cacciato-ri Alto Adige (di seguito
denominata «Associazione») dietro presentazione di
apposita domanda del richiedente controfirmata dal rettore. Le
autorizzazioni speciali vengono rilasciate
dall'Associazione su richiesta del rettore.
La controfirma del
rettore va apposta entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. |
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1.2
I permessi giornalieri e
i permessi settimanali vengono rilasciati
dal rettore compilati in ogni loro parte, utilizzando all'uopo gli
appositi blocchetti prestampati. I permessi giornalieri e quelli
settimanali non possono essere rilasciati a richiedenti che non
siano in possesso dei requisiti per
l'ottenimento di un permesso di caccia oppure che siano sottoposti a
divieto di caccia nella relativa riserva in virtù di sanzioni
accessorie, ovvero nei confronti dei quali sia stata disposta la
sospensione del permesso annuale o d'ospite. |
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1.3
Con l'ottenimento di un
permesso di caccia il titolare dello stesso si
impegna a rispettare il presente regolamento provinciale sulla
caccia nonché le prescrizioni integrative deliberate ai sensi del
medesimo dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale.
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1.4
Chi
faccia domanda del primo permesso annuale o d'ospite è tenuto a
versare, in aggiunta alla quota annuale per il permesso stesso, anche
una quota d'entrata. L'ammontare di quest'ultima non deve superare
l'equivalente di due volte e mezzo il costo del permesso annuale o
d'ospite, mante-nendosi comunque entro il
limite di Euro 1.033,00. |
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1.5
Ove un
richiedente il primo permesso annuale o
d'ospite abbia titolo di diritto all'esercizio della caccia nella
relativa riserva, si dovrà provvedere senza indugio all'inoltro
all'Associazione della sua richiesta di rilascio del permesso.
Pervenendo la richiesta
al rettore entro il 31 marzo del rispettivo anno, il richiedente dovrà
essere considerato ai fini dell'assegnazione degli abbattimenti di
specie sottoposte a pianificazione e soggette a ripartizione fissa,
nonché ai fini dell'eventuale turnazione
praticata in riserva.
I neosoci non possono
essere esclusi dagli abbattimenti non soggetti a ripartizione (ad es.
quelli di cervi maschi, cervi femmine/piccoli, femmine di capriolo,
galli), e ciò neppure nel caso in cui presentino
la richiesta di rilascio del permesso annuale o d'ospite a stagione
venatoria in corso.
L'inoltro
della richiesta all'Associazione deve avvenire entro dieci giorni dal
ricevimento della stessa. |
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1.6 |
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L'annuale rinnovo del
permesso annuale o d'ospite ha luogo dietro presentazione della
relativa domanda al rettore; questi la inoltrerà
controfirmata all'Associazione entro e non oltre il 10 aprile.
La domanda di rinnovo
deve pervenire al rettore entro il 31 marzo; vanno altresì rispettati
i termini di pagamento previsti in riserva. Qualora per ingiustificato
motivo non ci si attenesse a dette scadenze,
e qualora nonostante un sollecito scritto, il quale contempli un
termine ultimo di 10 giorni dal ricevimento del sollecito medesimo,
senza giustificato motivo il previsto versamento non venisse
effettuato, il permesso di caccia non verrà rinnovato. |
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1.7 |
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Coloro i quali siano
stati per un certo periodo esclusi
dall’esercizio della caccia in conseguenza di una sanzione accessoria
ovvero nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione del
permesso annuale o d’ospite e coloro i quali per uno o più anni non
abbiano rinnovato il permesso annuale o d’ospite per ingiustificati
motivi da addebitarsi a loro colpa, potranno riottenere il rilascio
del permesso a condizione che, |
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- in
caso di interruzione per uno o due anni: corrispondano per ciascun
anno di assenza l’intera quota del permesso annuale o d’ospite
(escluso l’importo del contributo annuale all’Associazione), |
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- in
caso di interruzione per tre anni o più: corrispondano l’intera quota
d’entrata, oltre alla quota annuale per l’anno di rientro. |
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Non sono tenuti al
pagamento retroattivo dei contributi di cui sopra né della quota
di entrata coloro i quali abbiano dovuto
interrompere l’attività venatoria per comprensibili motivi quali
malattia, servizio militare, assenza per attività di studio o lavoro,
temporanee ristrettezze economi-che. |
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1.8 |
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Non
vengono rilasciati permessi annuali o d'ospite a richiedenti
non in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio
venatorio ai sensi dell'articolo 12, Legge provinciale n. 14 del
17.7.1987 (di seguito denominata
«L.P.
14/87»).
I soci a suo tempo
considerati
«provvisori»
avendo superato l'esame venatorio al di fuori della provincia di
Bolzano e ai quali antecedentemente all'entrata in vigore del presente
regolamento fosse già stato rilasciato un permesso annuale o d'ospite,
non possono rivendicare alcun diritto
sull'assegnazione di abbattimenti di specie sottoposte a
pianificazione fintantoché non abbiano superato l'esame suppletivo
previsto dalla stessa L.P. 14/87, articolo 12 (2), a meno che essi non
abbiano conseguito il porto d'armi antecedentemente all'anno 1967; in
tal caso detti soci non soggiaciono ad alcun tipo di restrizione
venatoria. |
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1.9 |
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Oltre che per l'esercizio della caccia al cervo e al capriolo, anche
per l'esercizio della caccia al gallo forcello è obbligatoria –
accanto al permesso di caccia – un'autorizzazione speciale rilasciata
a nome dell'autorizzato e valida nella
rispettiva riserva. Sulle autorizzazioni speciali per l'abbattimento
di cervidi figurano limitazioni relative alla
classe d'età e al sesso del capo assegnato.
Per i titolari di permesso annuale o d'ospite le autorizzazioni
speciali sono inglobate nel permesso di caccia e
vengono emesse tramite barratura. Il consiglio direttivo
dell'Associazione delega ai rettori l'incarico di barrare le
autorizzazioni speciali, mansione da svolgersi nel rispetto del
principio di equo trattamento e nel
rispetto della ripartizione degli abbattimenti deliberata
dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale. I rettori
hanno l'obbligo di barrare in ogni caso i “sì” o “no” relativi alle
autorizzazioni speciali e di convalidare tramite firma autografa le
eventuali correzioni successive. Essi sono inoltre tenuti a
trasmettere all'Associazione un elenco delle autorizzazioni speciali
rilasciate.
Ai fruitori di permessi giornalieri o
settimanali vengono rilasciate apposite autorizzazioni speciali che
possono essere acquisite presso l'Associazione; i nominativi degli
assegnatari di dette autorizzazioni speciali devono essere comunicati
all'Associazione al massimo al termine della stagione venatoria.
La validità di
ciascuna autorizzazione speciale cessa con
il completamento del piano di prelievo della rispettiva specie/classe
ovvero con l'abbattimento del relativo capo - o dei relativi capi,
qualora ne spettassero più d'uno. |
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1.10 |
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In deroga alle
disposizioni di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.6, il permesso annuale
e quello d'ospite nonché le autorizzazioni
speciali possono essere rilasciati se necessario anche senza il
consenso del rettore, posto che il richiedente ne abbia diritto ai
sensi del D.P.G.P. n. 18 del 6 aprile 2000 oppure, qualora già
titolare di permesso di caccia, abbia diritto all'ottenimento di
un'autorizzazione speciale in virtù delle prescri-zioni integrative
deliberate ai sensi del presente regolamento dall'assemblea generale
dei titolari di permesso annuale. In tal caso il rilascio del
per-messo stesso e delle autorizzazioni speciali
viene effettuato dalla segreteria dell’Associazione, la quale
provvede anche a consegnare i relativi documenti all’interessato
qualora la riserva o il direttivo della riserva si rifiutino di farlo.
Qualora la domanda di
rilascio del permesso annuale o d'ospite o di un'autorizzazione
speciale non venga evasa entro 30 giorni
dalla data di presentazione al rettore competente, ovvero sul permesso
annuale o d'ospite non venga barrata un'autorizzazione speciale, e
qualora il richiedente ne abbia diritto ai sensi del D.P.G. P.
n. 18 del 6 aprile 2000 e rispettivamente
in virtù dei criteri vigenti per la riserva di diritto in questione,
potrà essere richiesto all'Ufficio provinciale caccia e pesca il
relativo rilascio in via suppletiva. In tal caso l'Associazione e il
rettore della riserva interessata sono tenuti a trasmettere
all'autorità venatoria tutti i documenti necessari entro dieci giorni
dalla richiesta dei medesimi. |
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2 PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI |
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2.1 |
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I piani di prelievo per
gli ungulati, i tetraonidi e la coturnice, distintamente per singola
specie, vengono proposti dalle consulte di
riserva e determinati in via definitiva dalla commissione per i piani
di prelievo operante a livello distrettuale. |
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2.2 |
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La commissione piani
di prelievo si costituisce dei seguenti membri: |
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- un
esperto designato dal consiglio direttivo dell’Associazione in qualità
di presidente; |
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- il
presidente del relativo distretto venatorio; |
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- il
direttore dell’Ufficio caccia e pesca o persona da questi delegata; |
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- Il
presidente
distrettuale dell’Unione agricol-tori e coltivatori diretti o altro
rappresentante designato dalla stessa; |
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- il
direttore dell'Ispettorato forestale nel cui territorio ricade la
riserva in questione o altro rappresentante designato dall'autorità
forestale. |
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La commissione piani
di prelievo prende le proprie decisioni a maggioranza di voti; in caso
di parità decide il voto del presidente. |
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2.3 |
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Il piano di prelievo è
vincolante. |
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2.4 |
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La commissione per i
piani di prelievo ha facoltà di sancire nei confronti di singole
riserve disposizioni finalizzate all'ottenimento di una concentrazione
territoriale e/o temporale degli abbattimenti a scopo di prevenzione
danni. Può altresì sancire misure atte all'adempimento del piano di
prelievo. In casi particolari la commissione per i piani di prelievo
può stabilire abbattimenti supplementari o riduzioni
di abbattimenti anche successivamente
all'avvenuta pianificazione.
La commissione per i
piani di prelievo può, con il consenso del direttore dell’Ufficio
caccia e pesca o di un suo delegato, autorizzare singoli abbattimenti
di ungulati anche in deroga alle direttive
di prelievo di cui al presente regolamento. |
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2.5 |
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Relativamente alla
selvaggina ungulata possono, in misura limitata, essere abbattuti capi
femmine in luogo di capi maschi, così come capi piccoli o giovani in
luogo di capi di classi d'età superiori, purché così facendo non
vengano eccessivamente squilibrati i prelievi globali previsti dalle
direttive di abbattimento nell'ambito delle classi e dei sessi. In
quest'ultima eventualità la commissione per i piani di prelievo ha
facoltà di interdire gli abbattimenti sostitutivi.
In caso
di abbattimenti sostitutivi nell’ambito di
una specie, con l’abbattimento di capi femmine in luogo di capi maschi
oppure di esemplari giovani o piccoli in luogo di capi appartenenti a
classi di età adulte, è consentito superare il numero degli
abbattimenti fissati per le singole classi dal piano di prelievo,
purchè non venga superato il numero totale degli abbattimenti previsti
per la relativa specie.
Nei casi
di abbattimenti sostitutivi consentiti, le
autorizzazioni speciali di cui al punto 1.9 del presente regolamento e
rispettivamente le assegnazioni da parte dell’assemblea generale della
riserva hanno validità per la classe dell’abbattimento sostitutivo. È
possibile effettuare abbattimenti
sostitutivi solo ove vi siano ancora da abbattere capi appartenenti
alla classe oggetto della originaria assegnazio-ne/autorizzazione, e
solo in periodi in cui nel rispettivo territorio di caccia sia aperta
la caccia alla classe oggetto della originaria
assegna-zione/autorizzazione. |
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3.
RICERCA DI SELVAGGINA FERITA |
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3.1 |
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Il ferimento di un capo
di selvaggina ungulata va segnalato immediatamente al rettore o al
compe-tente guardiacaccia di riserva. |
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3.2 |
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Qualora
venga accertato, sulla base
dell'atteggiamento dell'animale dopo lo sparo o delle tracce da esso
lasciate, il ferimento di un capo ungulato, l'autore del ferimento è
tenuto ad effettuare, o a curarsi che venga effettuata, una scrupolosa
ricerca del selvatico. Allo scopo vanno impiegati cani da caccia
dichiarati idonei dall'Associazione provinciale conduttori di cani da
traccia e da lavoro. Possono inoltre essere utilizzati cani da caccia
aventi superato un esame su traccia di sangue ufficialmente
riconosciuto. In casi dubbi il rettore può disporre una ricerca di
controllo. |
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3.3 |
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Successivamente
ad una ricerca infruttuosa, un capo di selvaggina ferito viene
considerato abbattuto perlomeno sino a che esso non venga incarnierato
da un altro cacciatore o dichiarato sano dal rettore dietro
consultazione del conduttore di cane da traccia. |
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Nel caso
di interruzione definitiva della ricerca
–decisione che spetta al rettore – l'autore del ferimento perde
qualsiasi diritto sulla carne e sul trofeo del capo in questione, se
abbattuto in un secondo tempo da un altro cacciatore. La ricerca
viene comunque considerata conclusa
trascorsi tre giorni dal ferimento. |
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3.4 |
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I capi
di ungulati feriti che non siano stati
dichiarati sani vanno considerati abbattuti e registrati con
un’apposita nota sull’elenco della selvaggina abbattuta. Ove si tratti
di femmine o piccoli di cervo o capriolo, l’abbattimento
viene considerato tale ai fini del piano di
prelievo solo nel caso in cui il ritrovamento della spoglia
dell’animale venga confermato a posteriori da un agente di vigilanza
venatoria come definito all’articolo 32 della legge provinciale sulla
caccia. |
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4. CONTROLLO
SULL’OSSERVANZA DEL PIANO DI PRELIEVO |
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4.1 |
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A fini di controllo
sull'osservanza del piano di prelievo e sul rispetto delle direttive
fanno testo gli elenchi della selvaggina abbattuta e le mostre dei
trofei nonché, per quanto previsto, le
annotazioni fatte sul calendario di controllo. |
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4.2 |
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Ciascuna riserva è tenuta
a compilare gli elenchi della selvaggina abbattuta e
trovata messi a disposizione
dall'Associazione, nei quali vanno registrati tutti i capi di
selvaggina ungulata abbattuti - con indicazione del nome
dell'abbat-titore, della data e del luogo di abbattimento, dell'esatto
peso - e quelli trovati morti con indicazione del nome del rinvenitore
nonché di data e luogo del ritrovamento.
Sono incaricati del
controllo di detti elenchi i guardiacaccia dell'Associazione o altra
persona incaricata dal rispettivo presidente distrettuale,
nonché gli appartenenti al Corpo forestale
provinciale in servizio presso l'Ufficio caccia e pesca.
Va compilato un elenco
anche degli abbattimenti di selvaggina bassa di
specie sottostanti a pianificazione, come pure degli abbattimenti per
i quali, tramite decreto dell'assessore competente, sia stato
stabilito un piano di prelievo. |
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4.3 |
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Gli abbattimenti
di ungulati effettuati in quanto ritenuti
necessari dal personale di sorveglianza venatoria di cui all'articolo
32, comma 8, della L.P. 14/87, non vengono detratti dal quantitativo
concesso dal piano di prelievo. Le spoglie di detti ungulati vanno
consegnate alla rispettiva riserva, che dispone in merito.
Stessa procedura per gli
ungulati abbattuti illegittimamente nonché
in stato di manifesta necessità come da articolo 11, comma 9, L.P. n.
14/87. |
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5. DENUNCIA
COLPI |
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5.1 |
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L'assemblea generale dei
titolari di permesso annuale ha facoltà di deliberare che i colpi a
palla sparati nella riserva debbano essere denunciati entro il termine
di 24 ore al rettore o al guardiacaccia o ad altra persona incaricata
dal rettore. Può altresì essere introdotto l'obbligo alla denuncia dei
colpi a pallini antecedentemente all'apertura e
successivamente alla chiusura della caccia autunnale. |
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6. MOSTRA
DEI TROFEIVALUTAZIONE DEI TROFEI |
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6.1 |
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In ciascuno degli otto
distretti venatori va effettuata ogni anno,
possibilmente entro il 31 marzo, una mostra dei trofei. In occasione
della valutazione dei trofei che precede la
mostra e in occasione della mostra stessa debbono essere presentati i
trofei (corna) di tutti gli ungulati abbattuti nella stagione
venatoria precedente nell’ambito della pratica venatoria autorizzata.
Ai trofei di capriolo e
cervo va acclusa la relativa mandibola sinistra, fatti salvi i casi di
trofei inequivocabilmente appartenuti a capi
maschi di un anno.
Le parti ossee vanno
consegnate perfettamente pulite. I trofei devono essere preparati a
regola d'arte. |
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6.2 |
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Il consiglio direttivo
dell'Associazione nomina una apposita
commissione per la valutazione dell'età e la classificazione dei
trofei.
Detta commissione esamina
inoltre le motivazioni degli abbattimenti
«necessari»,
annota eventuali irregolarità ed effettua
su richiesta verifiche a posteriori nonché, ove opportuno, le
necessarie correzioni. I ricorsi avverso la
valutazione vengono trattati dalla commissione, integrata da due
membri della commissione disciplinare.
L'esame da parte della
commissione per la valutazione dei trofei non si estende
agli abbattimenti igienico-sanitari operati
dagli agenti venatori, né ai capi sequestrati abbattuti
illegittimamente, né ai capi “confondibili” esaminati e classificati
come tali subito dopo l’abbattimento ai sensi del punto 12.7 del
presente regolamento. |
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6.3 |
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A valutazione effettuata,
trofei e mandibole vanno marcati nella maniera ritenuta idonea dalla
commissione. |
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6.4 |
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L'effettuazione delle
mostre dei trofei è competenza delle
consulte distrettuali, le quali sono autorizzate a richiedere alle
riserve del proprio territorio un contributo atto alla copertura delle
relative spese. Di un'adeguata parte delle spese si fa carico
l'Associazione. |
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7. RIPARTIZIONE
DEGLI ABBATTIMENTI |
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7.1 |
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Spetta all'assemblea
generale dei titolari di permesso annuale decidere in merito alla
strutturazione dell'esercizio venatorio, predisporre eventuali
turnazioni, nonché intraprendere
l'assegnazione dei capi delle singole classi concessi dal rispettivo
piano di prelievo. |
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7.2 |
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Il sistema
di assegnazione degli abbattimenti adottato
da ciascuna riserva va deliberato a maggioranza di voti nell'ambito di
un'assemblea dei titolari di permesso annuale regolarmente convocata.
Detto sistema di
assegnazione può contemplare: ripartizioni annuali, turni o
ripartizioni a cicli pluriennali, periodi di pausa successivi a
determinati abbattimenti, contributi straordinari per determinati
abbattimenti, singole assegnazioni ad istituzioni, autorità o persone
per prestazioni particolari, etc. Non è consentito subordinare le
assegnazioni di cervi maschi e caprioli maschi all'abbattimento di
femmine o piccoli di cervo o capriolo.
La ripartizione stabilita
ha validità fino a che non venga revocata o
modificata tramite successiva delibera a maggioranza dell'assemblea
medesima. |
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7.3 |
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Una ripartizione degli
abbattimenti effettuata in base al principio dell'equo trattamento di
tutti i soci non necessita di specifico
visto di legittimità da parte della Giunta provinciale.
Su
richiesta dell'Ufficio caccia e pesca o del presidente
dell'Associazione, il rettore è tenuto a produrre entro dieci giorni
dal ricevimento della relativa richiesta la delibera dell'assemblea
generale dei titolari di permesso annuale concernente la ripartizione
degli abbattimenti, come pure l'esito della relativa votazione. |
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7.4 |
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In apertura di una
giornata di caccia, o accingendosi a
un'uscita di caccia, ciascun cacciatore ha l'obbligo di sincerarsi se
vi siano ancora capi prelevabili della specie e classe di suo
interesse, o se invece il tipo di caccia in questione non sia già
stato chiuso per il completamento del piano di prelievo. |
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7.5 |
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Le assemblee generali dei
titolari di permesso annuale hanno facoltà di limitare o interdire in
determinati territori, anche solo temporanea-mente, la caccia a specie
selvatiche o a singole classi sottostanti a pianificazione dei
prelievi laddove tale misura possa essere utile a fini di
salvaguardia delle colture agricole o di
tutela di determinate specie o classi di selvaggina, o semplicemente
ai fini di un prelievo equilibrato in tutte le zone della riserva.
In caso di danni da
selvaggina alle colture agro-forestali o di rischio
di insorgenza dei medesimi, e stante una
conferma di tali danni o tale rischio da parte degli uffici competenti
delle Ripartizioni provinciali agricoltura e foreste, l'Ufficio caccia
e pesca può sospendere o annullare eventuali misure deliberate a fini
di limitazione o interdizione della caccia agli ungulati, alla lepre
comune, ai mammiferi predatori nonché agli uccelli dannosi
all'agricoltura. |
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7.6 |
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L'assemblea generale dei
titolari di permesso annuale ha facoltà di deliberare in merito alla
proprietà della selvaggina ungulata regolarmente abbattuta, così come
di prevedere la correspon-sione di contributi speciali per
l'abbattimento di singoli capi. |
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8. DENUNCIA
E VISIONAMENTO DEI CAPI ABBATTUTI |
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8.1 |
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L'abbattimento di capi
appartenenti a specie sottoposte a pianificazione dei prelievi va
denunciato al rettore o al suo incaricato entro il termine di 24 ore
da quando si è verificato. |
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8.2 |
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Ciascun capo
di ungulato o gallo forcello abbattuto va
fatto visionare dal rettore o dal suo incaricato il prima possibile, e
comunque entro il termine di 24 ore. |
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9. DIRETTIVE
DI PRELIEVO |
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9.1 Finalità |
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Le direttive di prelievo
perseguono quali finalità: da un lato il mantenimento di una
composizione quanto più possibile conforme ai dettami naturali dei
popolamenti selvatici oggetto di prelievo nel pieno rispetto delle
esigenze vitali della selvaggina; dall'altro la possibilità di
effettuare dei prelievi da detti
popolamenti in misura dagli stessi tollerabile e in base ai principi
di tutela delle specie. |
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9.2 Ulteriori misure di tutela |
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In aggiunta ai periodi di
divieto di caccia già prescritti, le assemblee generali dei titolari
di permesso annuale hanno facoltà, tramite delibera a maggioranza, di
ridurre i periodi di caccia alle singole specie ungulate o a loro
classi, con un limite massimo di riduzione di due mesi. La riduzione
del periodo di caccia può essere circoscritta anche a determinate zone
della riserva.
In caso di danni da
selvaggina alle colture agro-forestali o di rischio
di insorgenza dei medesimi – danni e
rischio confermati dagli uffici competenti delle Ripartizioni
provinciali agricoltura e foreste – l'Ufficio caccia e pesca può
sospendere o annullare eventuali misure deliberate a limitazione o
interdizione della caccia agli ungulati, alla lepre comune, ai
mammiferi predatori, nonché agli uccelli dannosi all'agricoltura.
Va evitata l’offerta agli
ungulati di mangimi energetici a fini di foraggiamento. |
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9.3 Etica venatoria
e coscienzioso esercizio della caccia |
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È dovere palese di
ciascun cacciatore rispettare le regole generali dell'etica venatoria;
gravi inadempienze al riguardo possono portare a conseguenze di
carattere disciplinare.
Rientra per ciascun
cacciatore nelle norme di etica venatoria: |
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- cercare
di prelevare, nell'ambito del piano di prelievo, i capi che
necessitano di essere abbattuti o quelli il cui prelievo non arreca
danno alla consistenza; |
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- procedere
ad una valutazione visiva quanto più precisa possibile
antecedentemente all'effettua-zione dell'abbattimento; |
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- porsi
la finalità – nell'effettuazione dello sparo, come pure nel decidere
la distanza e nello scegliere il calibro da utilizzarsi – di assestare
un colpo immediatamente mortale, evitando di rischiare, per eccesso di
leggerezza, che il capo venga solamente ferito; |
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- attenersi
scrupolosamente a tutte le disposizioni e norme di sicurezza, sì da
evitare qualsiasi situazione a rischio per persone o animali
domestici, nonché il danneggiamento di cose; |
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- trattare
a regola d'arte la selvaggina abbattuta, e in ogni caso, per quanto
possibile, destinarla ad un sensato utilizzo; |
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- operare
nei confronti del selvatico vivo o abbattuto con la premura e il
rispetto consoni ai dettami della correttezza venatoria; |
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- evitare,
nello svolgimento di un'azione di caccia, di indirizzare verso la
propria riserva selvatici allocati in una riserva confinante, e
rispettivamente di adottare misure o allestire infrastrutture
sottointendenti analoga finalità. |
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9.4 Periodo di prelievo |
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I periodi di prelievo di
seguito elencati hanno validità solo ove non in contrasto con le norme
di rango superiore. |
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10.
DIRETTIVE DI GESTIONE
VENATORIA PER IL CAPRIOLO |
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10.1 |
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Nell'ottica
di una gestione venatoria del capriolo al passo coi tempi e che tenga
quindi conto delle più recenti acquisizioni scientifiche, i prelievi
vanno effettuati in giusta misura da tutte le classi d'età. |
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10.2 |
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Nella pratica venatoria e
nella pianificazione dei prelievi si distinguono le seguenti classi: |
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- piccoli
maschi e piccoli femmine; |
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- femmine
sottili e femmine adulte; |
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- maschi
di un anno; |
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- maschi
di più anni. |
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Al fine di semplificare
la pratica venatoria, i capi maschi di due
e più anni costituzionalmente scadenti vengono ascritti alla classe
dei capi di un anno se con i medesimi facilmente confondibili.
A prelievi effettuati, la
commissione per la valutazione dei trofei procede alla classificazione
dei caprioli maschi in considerazione delle seguenti categorie: |
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- maschi
di un anno; |
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- giovani
(i maschi di circa due-tre anni); |
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- maturi
(i maschi di circa quattro-cinque anni); |
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- vecchi
(i maschi da circa sei anni in su). |
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10.3 Direttive di
gestione venatoria per
caprioli maschi |
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Di norma circa il 50% dei
caprioli maschi da abbattere è da
prelevarsi dalla classe dei capi di un anno. Per il rimanente 50%,
costituito dai maschi di età superiore ad
un anno, il prelievo è bene si indirizzi per circa la metà verso la
classe dei giovani e per la restante metà verso la classe dei maturi e
vecchi.
I maschi di un anno
debbono essere abbattuti tempestivamente:
se possibile, già in primavera/ inizio estate, allorquando più facile
è individuare i capi deboli – i quali sono da abbattersi
prioritariamente – e può inoltre ritenersi indicato attuare opera di
prevenzione di eventuali danni da selvaggina.
La caccia al capriolo
maschio di un anno ha inizio il 1° maggio e termina il 20 ottobre; la
caccia al maschio di più anni ha inizio il 1° agosto e termina il 20
ottobre. Per la caccia al capriolo maschio di un anno dal 1° maggio al
31 luglio vengono rilasciate apposite
autorizzazioni speciali, che, fino all'adempimento del piano di
prelievo approvato, sono valide anche dal 1° al 20 ottobre. |
|
|
|
10.4 Direttive di
gestione venatoria per
caprioli femmine e piccoli |
|
Va previsto e attuato un
prelievo di femmine che sia
quantitativamente almeno equivalente al prelievo di maschi.
Anche dalla classe femminile vanno
prelevati prioritariamente i capi più deboli.
Antecedentemente al 1°
settembre le femmine di capriolo conduttrici di piccolo possono essere
abbattute solo laddove ciò appaia necessario a fini di tutela o
qualora si esplichi così una funzione
preventiva in ordine al sistematico verificarsi di danni da
selvaggina. Anche i piccoli di capriolo possono essere abbattuti
antecedentemente al 1° settembre solo nel caso in cui per i suddetti
motivi debba essere abbattuta la rispettiva
madre o qualora si tratti di piccoli ai quali la madre è venuta a
mancare. Tali abbattimenti di piccoli effettuati
antecedentemente al 1° settembre non vengono considerati ai fini del
piano di prelievo.
La caccia alle femmine
sottili o non conduttrici di piccolo ha
inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre. La caccia alle femmine
conduttrici di piccolo ha inizio il 1° settembre e termina il 15
dicembre.
Ad abbattimenti
effettuati, le femmine e i piccoli vengono
inquadrati in una delle seguenti categorie:
- piccoli
maschi;
- piccoli
femmine;
- femmine
sottili;
- femmine
adulte.
I titolari di un permesso
annuale o d'ospite hanno l'obbligo di annotare sul calendario di
controllo l'abbattimento di una femmina o di un piccolo di capriolo il
giorno stesso del prelievo, con indicazione della data. |
|
|
|
10.5 Direttive di
prelievo per caprioli arrecanti
danno alle colture agricole intensive |
|
Laddove un capriolo
maschio di età superiore ad un anno arrechi
danni alle colture intensive, esso, su delibera della consulta di
riserva e con l'approvazione del presidente distrettuale, potrà essere
concesso all'abbattimento anche nell'ambi-to del periodo di caccia ai
maschi di un anno.
I caprioli abbattuti
in quanto causa di danni vanno registrati
sull'elenco della selvaggina abbattuta con l'annotazione
«arrecante
danno». |
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11.
DIRETTIVE DI GESTIONE VENA-
TORIA PER IL CAMOSCIO |
|
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11.1 |
|
Nell'ottica
di un esercizio venatorio secondo natura, vanno prelevati da tutte le
classi del camoscio i capi deboli, quelli in esubero, quelli
maturi/vecchi. |
|
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11.2 Ripartizione delle classi |
|
Ai fini della
pianificazione dei prelievi i camosci vengono
distinti nelle seguenti classi: |
|
-
maschi; |
|
-
femmine
- con piccoli, nel caso di abbattimenti necessari di femmine
conduttrici; |
|
-
capi
di un anno (jahrling) |
|
Ad abbattimenti
effettuati, verrà stimata con la maggior
precisione possibile l’età dei capi in questione, per poi inquadrarli
in una delle seguenti classi: |
|
-
piccoli; |
|
-
maschi
e femmine di un anno; |
|
-
femmine; |
|
-
maschi
di due-cinque anni; |
|
-
maschi
di sei anni e più. |
|
|
|
11.3 |
|
La pianificazione prevede
di norma un prelievo approssimativamente paritario dalle classi di
maschi, jahrling e femmine. Il piano di prelievo per le femmine di
camoscio va possibilmente completato entro il mese
di ottobre.
Dei maschi di camoscio
abbattuti, la metà è bene siano capi di età
dai sei anni in su. |
|
|
|
11.4 |
|
È consentito
l'abbattimento di piccoli di camoscio solamente nel caso in cui
sia necessario abbattere la rispettiva
madre; di norma il piccolo va abbattuto prima della femmina. Sulla
proprietà dei piccoli abbattuti decide la riserva. |
|
|
|
11.5
REGOLAMENTAZIONE
DELL’ATTI-VITÀ DI ACCOMPAGNATORE AL
CAMOSCIO |
|
|
|
11.5.1 |
|
È compito
dell'accompagnatore valutare a vista i capi da abbattere ed
autorizzarne l'abbattimento. |
|
|
|
11.5.2 |
|
L'esercizio dell'attività
di accompagnatore al camoscio non
rappresenta titolo di diritto per i cacciatori i quali abbiano
frequentato un apposito corso o che per esperienza siano ritenuti
idonei, bensì va inteso come incarico attribuito dal presidente
dell'Associazione o dal rispettivo presidente distrettuale a scadenza
determinata o indeterminata. La relativa domanda va presentata dalla
consulta di riserva, che altresì ha facoltà di chiedere la revoca
dell'incarico medesimo. La revoca dell’incarico ad un accompagnatore
al camoscio deve essere un provvedimento motivato.
L'addestramento di nuovi
accompagnatori al camoscio può avvenire solo previo consenso da parte
delle rispettive consulte di riserva e del rispettivo presidente
distrettuale. |
|
|
|
11.5.3 |
|
Possono essere incaricati
nuovi accompagnatori solo a condizione che le persone in oggetto
abbiano frequentato positivamente un corso
per accompagnatori al camoscio organizzato dall’Associazione, e luogo
solo laddove il numero degli accompagnatori al camoscio già attivi in
riserva non superi i seguenti parametri correlati agli abbattimenti di
camoscio concessi: |
|
da 1 a 6
abbattimenti: 2 accompagnatori |
|
da 7 a 9
abbattimenti: 3 accompagnatori |
|
da 10 a 16 abbattimenti: 4
accompagnatori |
|
da 17 a 20 abbattimenti: 5
accompagnatori |
|
da 21 a 24 abbattimenti: 6
accompagnatori |
|
e così via. |
|
In caso di necessità i
presidenti distrettuali hanno facoltà di autorizzare eventuali
eccezioni.
I guardiacaccia salariati
fissi abilitati all'accompa-gnamento non vengono
conteggiati ai fini dell'anzidetta limitazione; essi tuttavia
possono effettuare accompagnamenti solo con il consenso del
competente rettore.
È consentito impiegare
accompagnatori al camoscio di altre riserve
solo previo, caso per caso, il consenso del rettore.
Si rilasciano solamente
tesserini di accompagnamento soggetti a
rinnovo annuale, fatto salvo il caso degli agenti venatori salariati
fissi, ai quali viene rilasciato un tesserino definitivo limitatamente
al loro periodo lavorativo e alla loro zona di servizio.
I tesserini
di accompagnamento vengono rilasciati dal
presidente dell'Associazione. Per le riserve private di caccia, per
gli appartenenti al Corpo forestale provinciale in servizio presso
l’ufficio caccia e pesca e per i tecnici membri di commissioni
faunistico-venatorie l’autorità venatoria competente rilascia i
tesserini di accompagnamento in forma
definitiva. Tali tesserini rilasciati dall’autorità venatoria hanno
validità anche nelle riserve di diritto, a condizione che la relativa
consulta dia il proprio consenso in
proposito. |
|
|
|
11.5.4 |
|
Il tesserino
di accompagnamento con validità annuale può
essere rinnovato di anno in anno dal competente presidente
distrettuale su richiesta del rettore, posto che nell'anno precedente
il titolare del tesserino medesimo abbia svolto soddisfa-centemente il
proprio incarico. L’eventuale revoca dell’incarico ad un
accompagnatore al camoscio deve essere un provvedimento motivato.
|
|
|
|
11.5.5 |
|
Il tesserino
di accompagnamento può essere revocato dal
presidente dell'Associazione su proposta del presidente distrettuale o
del rettore nel caso in cui: |
|
a)
il
titolare del tesserino si sia più volte rifiutato di effettuare
accompagnamenti; |
|
b)
il
titolare del tesserino non si sia attenuto alle direttive di prelievo; |
|
c)
il
titolare del tesserino si sia reso colpevole di una infrazione
venatoria grave. |
|
Su sua richiesta,
l'accompagnatore destinatario del provvedimento di revoca
verrà ascoltato nel merito. |
|
|
|
11.5.6 |
|
Il tesserino
di accompagnamento al camoscio perde di
validità laddove il titolare del medesimo venga sottoposto a divieto
di caccia oppure non possa esercitare la caccia per altri motivi,
quali la mancanza del porto d'armi uso caccia. |
|
|
|
11.5.7 |
|
Agli accompagnatori al
camoscio di età superiore ai 70 anni viene
rilasciata un “tesserino senior”, non computato ai fini della
limitazione di tesserini della riserva. Il rinnovo e la revoca di tale
tipo di tesserini soggiacciono alle disposizioni di cui ai punti
11.5.4 e 11.5.5. |
|
|
|
11.5.8 |
|
A partire dall’anno 2004
vengono rilasciati tesserini di
accompagnamento di nuova tipologia; quelli di vecchia tipologia
perdono pertanto di validità. |
|
11.5.9 |
|
Le disposizioni di cui ai
punti 11.5.4, 11.5.5, 11.5.7 e 11.5.8 non si applicano ai tesserini
di accompagnamento rilasciati dall’autorità
venatoria. |
|
|
|
|
|
11.6 COMPRENSORI DI
GESTIONE
VENATORIA DEL CAMOSCIO
|
|
|
|
11.6.1 |
|
L'istituzione e la
delimitazione di un compren-sorio di gestione venatoria del camoscio
vengono intraprese dai rettori interessati
nell'ambito di un'assemblea presieduta dal rispettivo presidente
distrettuale (o dai rispettivi presidenti distrettua-li). |
|
|
|
11.6.2 Organizzazione
|
|
Per ciascun comprensorio,
i rettori delle riserve che lo costituiscono hanno facoltà di eleggere
un presidente comprensoriale. Il periodo del mandato va adeguato al
ciclo amministrativo degli organi associativi.
L'assemblea di
comprensorio viene convocata dal presidente
comprensoriale o dal presidente distrettuale.
Essa si costituisce dei
rettori delle riserve incluse nel comprensorio. All'assemblea
comprensoriale prende/prendono parte il/i
presidente/i distrettua-le/i.
Compito dell'assemblea
comprensoriale è la stilazione delle proposte di prelievo e di una
proposta di ripartizione degli abbattimenti
fra le singole riserve.
In occasione della
delimitazione dei comprensori e della formulazione delle proposte di
prelievo, partecipa all'assemblea comprensoriale con diritto di voto
anche il direttore dell'Ufficio provinciale competente in materia di
caccia, o persona da questi delegata. |
|
|
|
|
|
12 DIRETTIVE DI GESTIONE
VENATORIA PER IL
CERVO |
|
|
|
12.1 |
|
Poiché
il cervo continua a trovarsi in fase espansiva, la relativa caccia
deve, ove necessario, essere attuata a livello intensivo ed essere
adeguatamente incentivata tramite la pianifica-zione dei prelievi. |
|
|
|
12.2.1 |
|
I piani di prelievo
vengono stilati o per riserva o per
comprensorio e prevedono un intervento nelle seguenti classi: |
|
- cervi
piccoli |
|
- cervi
femmine |
|
- cervi
maschi di un anno |
|
- cervi
maschi di più anni. |
|
Va previsto ed attuato un
prelievo quantitativamente equivalente dalle classi dei maschi e delle
femmine. Per ciascun abbattimento di cervo maschio
di età dai due anni in su è pre-scritto l'abbattimento di
almeno due capi femmine/piccoli (possibilmente una femmina e un
piccolo). Per ciascun abbattimento di maschio di un anno va
prelevato un capo femmina o piccolo.
A livello distrettuale,
almeno la metà degli abbattimenti dalla classe femminile/piccoli deve
avere per oggetto capi femmine sottili o
adulte.
Per le riserve con
elevata consistenza di cervi e per i territori interessati da danni da
selvaggina, la commissione per i piani di prelievo ha la facoltà di
prescrivere che vengano abbattuti fino a
tre capi femmine/piccoli per ogni abbattimento di cervo maschio con
trofeo.
Dei cervi
maschi prelevabili, un terzo può essere
concesso dalla classe dei capi di un anno. |
|
|
|
12.2.2 Regolamentazione
degli abbattimenti in
attivo e in passivo di
femmine
/
piccoli
di cervo |
|
Relativamente alle
femmine/piccoli di cervo si tiene conto degli abbattimenti in attivo o
in passivo – rispetto ai cervi maschi di uno e più anni abbattuti e al
rapporto di prelievo tra maschi e femmine/piccoli adottato nella
relativa riserva – solamente per un anno successivo. Trascorso tale
anno, i capi in attivo o in passivo non vengono
più considerati. (Regolamentazione
applicata a decorrere dalla stagione venatoria 2002.)
Ne consegue che:
- La
caccia al cervo maschio di più anni (con trofeo) si
apre nella relativa riserva allorquando gli
eventuali abbattimenti in difetto di femmine/piccoli siano
stati completati.
- In
nessuna riserva la caccia ai cervi maschi di più anni rimane chiusa
per più di un anno, a meno che la commissione per i piani di prelievo
non ravvisi ragioni per non consentirla.
- Laddove
gli abbattimenti di femmine/piccoli si presentino in attivo o in
pareggio, l'apertura della caccia al cervo maschio con trofeo
può avvenire sin dall'inizio del relativo
periodo di caccia. I crediti d'abbattimento non
vengono tuttavia riportati agli anni successivi.
- Una
situazione di passivo relativamente agli
abbattimenti di femmine/piccoli impedisce l'apertura della caccia al
maschio con trofeo durante la stagione venatoria in corso fintantoché
il difetto non sia colmato. Qualora il difetto non
venga colmato, nell'anno successivo la situazione sarà
riportata in pareggio in virtù dell'azzeramento del passivo e la
caccia al maschio con trofeo verrà aperta, a meno che la commissione
per i piani di prelievo non ravvisi ragioni per non consentirla. |
|
|
|
12.3 |
|
Con l’apertura della
caccia al 1° maggio i piccoli dell’anno precedente passano alla classe
dei fusoni o maschi di un anno, o rispettivamente delle femmine
sottili. |
|
|
|
12.4 |
|
La caccia al cervo
maschio di un anno ha inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre,
quella al maschio di più anni ha inizio il 1° agosto e termina il 15
dicembre; l'autorizzazione speciale per quest'ultima disciplina
autorizza anche al prelievo di un cervo maschio di un anno
antecedentemente al 1° agosto.
In caso
di uccisione di un cervo maschio di un anno
con l’autorizzazione speciale per il maschio di più anni per
l’abbattitore per il turno interno il relativo capo verrà considerato
maschio da trofeo.
Al fine di semplificare
la pratica venatoria vengono ascritti alla
classe dei capi di un anno anche i maschi di due e più anni se con gli
anzidetti facilmente confondibili per la conformazione del trofeo.
La caccia ai maschi di
più anni viene aperta a completamento
avvenuto degli abbattimenti di femmine e piccoli in difetto nell'anno
precedente.
La caccia alle femmine ha
inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre.
La caccia alle femmine
sottili o non conduttrici di piccolo ha
inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre. La caccia alle femmine
conduttrici di piccolo e ai piccoli ha inizio il 1° settembre e
termina il 15 dicembre.
Antecedentemente al 1°
settembre le femmine di cervo gravide o conduttrici di piccolo e i
piccoli di cervo possono essere prelevati solo trattandosi
di abbattimenti necessari, o qualora il
prelievo sia finalizzato alla prevenzione o al contenimento di
sistematici danni da selvaggina. I piccoli abbattuti per tali motivi
antecedentemente al 1° settembre non vengono
considerati ai fini del piano di prelievo. |
|
|
|
12.5 |
|
Ciascun capo femmina
o piccolo abbattuto va presentato per il controllo visivo al
guardiacaccia competente o, in caso di suo impedimento, ad altra
persona incaricata dal rettore. Le denunce di tutti i cervi abbattuti
vanno inoltrate a una sede da stabilirsi a
cura del presidente distrettuale. |
|
|
|
|
|
12.6 COMPRENSORI DI
GESTIONE VENATORIA DEL CERVO |
|
|
|
12.6.1 |
|
L'istituzione e la
delimitazione di un comprensorio di gestione venatoria del cervo
vengono intraprese dai rettori interessati
nell'ambito di un'assemblea presieduta dal rispettivo presidente
distrettuale (o dai rispettivi presidenti distrettuali). |
|
|
|
12.6.2 Organizzazione
|
|
Per ciascun comprensorio
i rettori delle riserve che lo costituiscono hanno facoltà di eleggere
un presidente comprensoriale. Il periodo del mandato va adeguato al
ciclo amministrativo degli organi associativi.
L'assemblea di
comprensorio viene convocata dal presidente
comprensoriale o dal presidente distrettuale. Essa si costituisce dei
rettori delle riserve incluse nel comprensorio. All'assemblea
comprensoriale prende/prendono parte il/i
presidente/i distrettuale/i.
Compito dell'assemblea
comprensoriale è la stilazione delle proposte di prelievo e di una
proposta di ripartizione degli abbattimenti
fra le singole riserve. |
|
|
|
12.6.3 Mansioni e facoltà |
|
Nell'ambito di un
comprensorio di tutela del cervo possono essere deliberate
dall'assemblea comprensoriale misure particolari a
salvaguardia e tutela della specie. Gli abbattimenti di femmine
e piccoli di cervo possono essere concessi ed attuati su piano
comprensoriale.
La ripartizione degli
abbattimenti di cervo maschio può essere proposta dall'assemblea di
comprensorio; la decisione ultima al riguardo spetta tuttavia alla
commissione per i piani di prelievo.
In occasione della
delimitazione dei comprensori e della formulazione delle proposte di
prelievo, partecipa all'assemblea comprensoriale con diritto di voto
anche il direttore dell'Ufficio provinciale competente in materia di
caccia o persona da questi delegata. |
|
|
|
12.7 Capi confondibili |
|
|
|
12.7.1 |
|
Un cervo maschio erroneamente abbattuto in luogo di una femmina
viene visionato e valutato dal
guardiacaccia o dal rettore di concerto con il Posto di sorveglianza
ittico-venatoria competente. La valutazione, e rispettivamente il
giudizio sulla confondibilità o meno del capo sono vincolanti e
definitivi. |
|
|
|
12.7.2 |
|
I capi giudicati confondibili vengono
registrati sulla lista dei capi abbattuti con l'annotazione
«confondibile». All'abbattitore non viene
imputata alcuna violazione. La riserva non è tenuta all'abbattimento
compensativo di un capo femmina/piccolo. |
|
|
|
12.7.3 |
|
In caso di abbattimento di femmine gravide
o conduttrici antecedentemente al 1° settembre in territori
interessati da danni da selvaggina o a rischio d'insorgenza dei
medesimi, come pure in caso di abbattimento di femmine che, per
costituzione fisica, facciano apparire necessario un “prelievo
sanitario”, il competente guardia-caccia è tenuto a trasmettere
all'Ufficio caccia e pesca ed all'Associazione una comunicazione nella
quale attesti la motivazione del prelievo. La stessa procedura va
adottata nel caso dell'abbattimento di femmine che
abbiano partorito o siano in stato gravido in un periodo tardo
rispetto alla norma. («Abbattuto in zona danni o a rischio danni»,
«Prelievo sanitario necessario a causa di …»). |
|
|
|
12.7.4 |
|
Qualora erroneamente venga abbattuta un
cervo maschio di più anni in luogo di un maschio di un anno poichè con
quest’ultimo confuso, il capo andrà fatto valutare appena abbattuto
dal competente guardiacaccia dell’Associazione e dal responsabile del
Posto di custodia ittico-venatoria. Ove parere unanime il capo
venga classificato come “confondibile”, si
provvederà a registrarlo sull’elenco dei capi abbattuti con
un’apposita nota. Questa valutazione è definitiva; ciò vuol dire che
il trofeo non verrà rivalutato
dall’apposita commissione né esposto alla mostra trofei. Per il piano
di prelievo della riserva e per l’abbattitore il capo
verrà considerato di un anno. |
|
13 SELVAGGINA TROVATA MORTA |
|
|
|
13.1 |
|
La selvaggina trovata
morta non viene conteggiata ai fini del
piano di prelievo. In casi
dubbi decide in merito il presidente distrettuale. |
|
|
|
|
|
14 CACCIA ALLA SELVAGGINA BASSA |
|
|
|
14.1 |
|
Ciascuna uscita di caccia
alla selvaggina bassa va precedentemente
barrata sul calendario di controllo.
La selvaggina bassa
abbattuta va registrata al termine di ciascuna giornata di caccia sul
calendario di controllo, con indicazione
della data, della quantità e della specie. Il calendario di controllo
va consegnato al rettore entro il 31 dicembre dell'anno corrente.
Ove durante l'esercizio
della caccia agli ungulati in periodo di caccia generale
venisse occasionalmente abbattuto un capo
di selvaggina bassa o eventualmente un predatore, si dovrà provvedere
immediatamente, qualora ciò non fosse stato fatto in precedenza, a
barrare sul calendario di controllo la data in questione. |
|
|
|
|
|
15 DISPOSIZIONI GESTIONALI |
|
|
|
15.1 |
|
Il consiglio direttivo
dell'Associazione delega ai rettori e alle consulte di riserva le
di seguito elencate competenze specifiche e sfere
di competenza attribuite dalla legge sulla caccia al gestore
dei territori di caccia. |
|
|
|
15.1.1 |
|
La selvaggina rinvenuta
morta, malata o ferita va denunciata al competente rettore; qualora
essa appartenga a specie cacciabili, dispone in merito la consulta di
riserva [articolo 11, comma 5, L.P. 14/87:
“Esercizio di caccia”]. |
|
|
|
15.1.2 |
|
L'investimento di
selvaggina su di una pubblica via va denunciato entro il termine di 24
ore dal fatto al rettore o al guardiacaccia del territorio in
questione, oppure agli organi di polizia forestale [articolo 17, comma
2, L.P. 14/87: “Comporta-mento nel
territorio di caccia”]. |
|
|
|
|
|
15.1.3 |
|
I certificati d'origine
vengono rilasciati di norma dal rettore. I
guardiacaccia che necessitino di un
certificato d'origine in relazione all'espletamento del loro servizio
lo otterranno di volta in volta dal competente rettore o presidente
distrettuale [articolo 20, comma 2, L.P. 14/87: “Commercio di
selvaggina”].
I rettori e i presidenti
distrettuali sono tenuti a registrare per iscritto i
nominativi di coloro ai quali vengono
rilasciati i singoli certificati d'origine, nonché la motivazione del
rilascio degli stessi. Vanno indicati: numero del certificato, data di
rilascio, percettore, destinazione d'uso del capo per il quale
viene rilasciato il certificato. |
|
|
|
15.2 |
|
Il consiglio direttivo
dell'Associazione rinuncia in favore delle riserve
di caccia alla proprietà della selvaggina cacciabile
illegittimamente abbattuta o catturata. |
|
|
|
|
|
16 ULTERIORI DISPOSIZIONI
GESTIONALI |
|
|
|
16.1 Autorizzazione
all’esercizio della caccia per ospiti della Giunta Provinciale in
territori a
concessione demaniale |
|
Gli ospiti della Giunta
Provinciale che da questa abbiano ricevuto
un invito di caccia in base agli accordi di concessione per territori
demaniali, non necessitano ai fini dell'esercizio venatorio nella
riserva in questione di permesso d'ospite giornaliero o settimanale,
nè di autorizzazioni speciali; ai sensi degli articoli 5 e 25, L.P.
14/87, assume il valore di permesso di caccia l'invito scritto della
Giunta Provinciale. |
|
|
|
16.2 Autorizzazione alla
caccia in territori di interscambio tra
riserve di diritto e riserve
private |
|
Ove fra una riserva di
diritto e una riserva privata venga
stipulato un accordo secondo il quale, ai fini di una sensata
omogeneizzazione dei territori di caccia, talune parti della riserva
di diritto vengano utilizzate per l'attività venatoria dagli
amministratori della riserva privata e per contro talune parti della
riserva privata vengano utilizzate dai titolari di permesso annuale
della riserva di diritto, ed ove detto accordo sia stato ratificato
dall'autorità venatoria e dal consiglio direttivo dell'Associazione,
ne conseguirà che i permessi di caccia in uso nella riserva privata
avranno valore anche per il territorio di scambio appartenente alla
riserva di diritto.
Gli abbattimenti
effettuati in detto territorio verranno
conteggiati nel piano di prelievo della riserva privata, mentre gli
abbattimenti effettuati nel territorio di scambio appartenente alla
riserva privata verranno conteggiati nel piano di prelievo della
riserva di diritto.
La presente
regolamentazione è applicabile ai soli
territori di caccia compresi in una unica riserva di diritto. |
|
|
|
16.3 Permessi di caccia
per guardiacaccia salariati fissi |
|
I guardiacaccia salariati
fissi non possono conseguire permessi annuali nelle riserve della
propria zona di servizio. Essi possono essere autorizzati di volta in
volta all'effettuazione di singoli abbattimenti dietro rilascio del
permesso d'ospite oppure di un permesso settimanale o giornaliero,
accompagnato ove prescritto dalla relativa autorizzazione speciale. La
decisione circa il rilascio ai guardiacaccia salariati fissi di
un'autorizzazione all'abbattimento di singole specie
viene presa dall'assemblea generale dei
titolari di permesso annuale delle riserve in oggetto. I guardiacaccia
dell'Associazione posso-no conseguire al più il permesso d'ospite,
indifferentemente se in riserve comprese o meno nella rispettiva zona
di competenza. Anche a tal riguardo decide
l'assemblea generale delle riserve in oggetto.
Successivamente
all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, al guardiacaccia
salariato fisso spetta il riottenimento del permesso annuale di caccia
senza la ripetuta corresponsione della quota d'entrata nella riserva
in cui già in passato egli lo aveva posseduto e per la quale ne abbia
diritto ai sensi di legge.
Ai sensi del rispetto dei
diritti acquisiti, i guardiacaccia dell'Associazione già titolari di
permesso annuale o d'ospite in una riserva di diritto conservano il
diritto all'ottenimento in quella riserva del permesso d'ospite, il
quale conferisce pari diritti venatori rispetto al permesso annuale.
La legittimazione si intende per un'unica
riserva. |
|
|
|
|
|
17
DOVERI DEI TITOLARI DI UN
PERMESSO DI
CACCIA |
|
|
|
I
titolari di un permesso di caccia hanno l'obbligo di osservare il
presente regolamento.
Al fine di garantire un disciplinato svolgimento dell'attività
venatoria e al fine di non danneggiare l'immagine della comunità
venatoria al cospetto della collettività, i titolari di permesso di
caccia sono inoltre tenuti espressamente ad attenersi ai seguenti
doveri:
- rispettare
tutte le disposizioni di legge attinenti le materie caccia, protezione
della fauna, protezione del patrimonio animale e vegetale, sicurezza
pubblica, armi e munizioni;
- osservare
le delibere democraticamente prese – nel rispetto delle norme di legge
e del presente regolamento – dagli organi di gestione venatoria a
livello di riserva, di distretto e di provincia;
- non
ostacolare o condizionare i guardiacaccia nell'esercizio del loro
servizio, evitare nei confronti degli stessi azioni diffamatorie o
tali da danneggiarne la reputazione;
- sostenere
gli organi gestionali eletti a livello di riserva, di distretto e di
provincia, come pure l'Autorità venatoria della Provincia e i
funzionari dell'Associazione nell'espletamen-to dei loro compiti
istituzionali; rispettarne le delibere e le iniziative attuate sulla
base di leggi, regolamenti e disposizioni vigenti; evitare nei loro
confronti esternazioni ed azioni diffamatorie o tali da danneggiarne
la reputazione, nonché tutto quanto possa condizionarne il lavoro e
l'operato in favore della caccia altoatesina e della tutela faunistica,
fermo restando il diritto alla legittima critica. |
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18 ORGANI COMPETENTI PER
RICORSI -
OBIEZIONI |
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18.1 |
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Obiezioni avverso
il disposto del presente regolamento vanno indirizzate al consiglio
direttivo dell'Associazione Cacciatori Alto Adige o alle competenti
commissioni dallo stesso designate. Il consiglio direttivo decide in
merito a tutti i ricorsi, come pure nei casi di dubbi o di difficoltà
interpretative, con esclusione della materia inerente
le inosservanze sanzionate in via
amministrativa.
Avverso le decisioni del
consiglio direttivo dell'Associazione di
cui al capoverso precedente, è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta
Provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del relativo
provvedimento. |