REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLA CACCIA

 

(approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1783 del 24 maggio 2004 e pubblicato quale inserto speciale nel “Giornale del cacciatore“ giugno 2004 – n. 2).

 

1. RILASCIO DEI PERMESSI DI CACCIA

 

1.1

I permessi annuali e i permessi d'ospite vengono rilasciati annualmente dall'Associazione Cacciato-ri Alto Adige (di seguito denominata «Associazione») dietro presentazione di apposita domanda del richiedente controfirmata dal rettore. Le autorizzazioni speciali vengono rilasciate dall'Associazione su richiesta del rettore.

La controfirma del rettore va apposta entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.  

 

1.2

I permessi giornalieri e i permessi settimanali vengono rilasciati dal rettore compilati in ogni loro parte, utilizzando all'uopo gli appositi blocchetti prestampati. I permessi giornalieri e quelli settimanali non possono essere rilasciati a richiedenti che non siano in possesso dei requisiti per l'ottenimento di un permesso di caccia oppure che siano sottoposti a divieto di caccia nella relativa riserva in virtù di sanzioni accessorie, ovvero nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione del permesso annuale o d'ospite.

 

1.3

Con l'ottenimento di un permesso di caccia il titolare dello stesso si impegna a rispettare il presente regolamento provinciale sulla caccia nonché le prescrizioni integrative deliberate ai sensi del medesimo dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale.

 

 1.4

Chi faccia domanda del primo permesso annuale o d'ospite è tenuto a versare, in aggiunta alla quota annuale per il permesso stesso, anche una quota d'entrata. L'ammontare di quest'ultima non deve superare l'equivalente di due volte e mezzo il costo del permesso annuale o d'ospite, mante-nendosi comunque entro il limite di Euro 1.033,00. 

1.5

Ove un richiedente il primo permesso annuale o d'ospite abbia titolo di diritto all'esercizio della caccia nella relativa riserva, si dovrà provvedere senza indugio all'inoltro all'Associazione della sua richiesta di rilascio del permesso.

 Pervenendo la richiesta al rettore entro il 31 marzo del rispettivo anno, il richiedente dovrà essere considerato ai fini dell'assegnazione degli abbattimenti di specie sottoposte a pianificazione e soggette a ripartizione fissa, nonché ai fini dell'eventuale turnazione praticata in riserva.

I neosoci non possono essere esclusi dagli abbattimenti non soggetti a ripartizione (ad es. quelli di cervi maschi, cervi femmine/piccoli, femmine di capriolo, galli), e ciò neppure nel caso in cui presentino la richiesta di rilascio del permesso annuale o d'ospite a stagione venatoria in corso.

L'inoltro della richiesta all'Associazione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

1.6

L'annuale rinnovo del permesso annuale o d'ospite ha luogo dietro presentazione della relativa domanda al rettore; questi la inoltrerà controfirmata all'Associazione entro e non oltre il 10 aprile.  

La domanda di rinnovo deve pervenire al rettore entro il 31 marzo; vanno altresì rispettati i termini di pagamento previsti in riserva. Qualora per ingiustificato motivo non ci si attenesse a dette scadenze, e qualora nonostante un sollecito scritto, il quale contempli un termine ultimo di 10 giorni dal ricevimento del sollecito medesimo, senza giustificato motivo il previsto versamento non venisse effettuato, il permesso di caccia non verrà rinnovato. 

 

1.7

Coloro i quali siano stati per un certo periodo esclusi dall’esercizio della caccia in conseguenza di una sanzione accessoria ovvero nei confronti dei quali sia stata disposta la sospensione del permesso annuale o d’ospite e coloro i quali per uno o più anni non abbiano rinnovato il permesso annuale o d’ospite per ingiustificati motivi da addebitarsi a loro colpa, potranno riottenere il rilascio del permesso a condizione che,

-  in caso di interruzione per uno o due anni: corrispondano per ciascun anno di assenza l’intera quota del permesso annuale o d’ospite (escluso l’importo del contributo annuale all’Associazione),

 

-  in caso di interruzione per tre anni o più: corrispondano l’intera quota d’entrata, oltre alla quota annuale per l’anno di rientro.

 

Non sono tenuti al pagamento retroattivo dei contributi di cui sopra né della quota di entrata coloro i quali abbiano dovuto interrompere l’attività venatoria per comprensibili motivi quali malattia, servizio militare, assenza per attività di studio o lavoro, temporanee ristrettezze economi-che.

 

1.8

Non vengono rilasciati permessi annuali o d'ospite a richiedenti non in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 12, Legge provinciale n. 14 del 17.7.1987 (di seguito denominata «L.P. 14/87»).

I soci a suo tempo considerati «provvisori» avendo superato l'esame venatorio al di fuori della provincia di Bolzano e ai quali antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento fosse già stato rilasciato un permesso annuale o d'ospite, non possono rivendicare alcun diritto sull'assegnazione di abbattimenti di specie sottoposte a pianificazione fintantoché non abbiano superato l'esame suppletivo previsto dalla stessa L.P. 14/87, articolo 12 (2), a meno che essi non abbiano conseguito il porto d'armi antecedentemente all'anno 1967; in tal caso detti soci non soggiaciono ad alcun tipo di restrizione venatoria.

 

1.9

Oltre che per l'esercizio della caccia al cervo e al capriolo, anche per l'esercizio della caccia al gallo forcello è obbligatoria – accanto al permesso di caccia – un'autorizzazione speciale rilasciata a nome dell'autorizzato e valida nella rispettiva riserva. Sulle autorizzazioni speciali per l'abbattimento di cervidi figurano limitazioni relative alla classe d'età e al sesso del capo assegnato.

Per i titolari di permesso annuale o d'ospite le autorizzazioni speciali sono inglobate nel permesso di caccia e vengono emesse tramite barratura. Il consiglio direttivo dell'Associa­zione delega ai rettori l'incarico di barrare le autorizzazioni speciali, mansione da svolgersi nel rispetto del principio di equo trattamento e nel rispetto della ripartizione degli abbattimenti deliberata dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale. I rettori hanno l'obbligo di barrare in ogni caso i “sì” o “no” relativi alle autorizzazioni speciali e di convalidare tramite firma autografa le eventuali correzioni successive. Essi sono inoltre tenuti a trasmettere all'Associazione un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate. 

Ai fruitori di permessi giornalieri o settimanali vengono rilasciate apposite autorizzazioni speciali che possono essere acquisite presso l'Associazione; i nominativi degli assegnatari di dette autorizzazioni speciali devono essere comunicati all'Associazione al massimo al termine della stagione venatoria.

La validità di ciascuna autorizzazione speciale cessa con il completamento del piano di prelievo della rispettiva specie/classe ovvero con l'abbattimento del relativo capo - o dei relativi capi, qualora ne spettassero più d'uno.

 

1.10

In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.6, il permesso annuale e quello d'ospite nonché le autorizzazioni speciali possono essere rilasciati se necessario anche senza il consenso del rettore, posto che il richiedente ne abbia diritto ai sensi del D.P.G.P. n. 18 del 6 aprile 2000 oppure, qualora già titolare di permesso di caccia, abbia diritto all'ottenimento di un'autorizzazione speciale in virtù delle prescri-zioni integrative deliberate ai sensi del presente regolamento dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale. In tal caso il rilascio del per-messo stesso e delle autorizzazioni speciali viene effettuato dalla segreteria dell’Associazione, la quale provvede anche a consegnare i relativi documenti all’interessato qualora la riserva o il direttivo della riserva si rifiutino di farlo.

Qualora la domanda di rilascio del permesso annuale o d'ospite o di un'autorizzazione speciale non venga evasa entro 30 giorni dalla data di presentazione al rettore competente, ovvero sul permesso annuale o d'ospite non venga barrata un'autorizzazione speciale, e qualora il richiedente ne abbia diritto ai sensi del D.P.G. P. n. 18 del 6 aprile 2000 e rispettivamente in virtù dei criteri vigenti per la riserva di diritto in questione, potrà essere richiesto all'Ufficio provinciale caccia e pesca il relativo rilascio in via suppletiva. In tal caso l'Associazione e il rettore della riserva interessata sono tenuti a trasmettere all'autorità venatoria tutti i documenti necessari entro dieci giorni dalla richiesta dei medesimi. 

 

 

2   PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI

 

2.1

I piani di prelievo per gli ungulati, i tetraonidi e la coturnice, distintamente per singola specie, vengono proposti dalle consulte di riserva e determinati in via definitiva dalla commissione per i piani di prelievo operante a livello distrettuale.

 

2.2

La commissione piani di prelievo si costituisce dei seguenti membri:

-  un esperto designato dal consiglio direttivo dell’Associazione in qualità di presidente;

-  il presidente del relativo distretto venatorio;

-  il direttore dell’Ufficio caccia e pesca o persona da questi delegata;

-  Il presidente distrettuale dell’Unione agricol-tori e coltivatori diretti o altro rappresentante designato dalla stessa;

-  il direttore dell'Ispettorato forestale nel cui territorio ricade la riserva in questione o altro rappresentante designato dall'autorità forestale.

La commissione piani di prelievo prende le proprie decisioni a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del presidente.

 

2.3

Il piano di prelievo è vincolante.

Qualora il piano di prelievo per gli ungulati con trofeo venga non intenzionalmente superato causa l'abbattimento in uno stesso giorno di più capi di quanti ne fossero ancora prelevabili, ne conse-guirà di norma la detrazione dal piano di prelievo dell'anno successivo degli ungulati con trofeo abbattuti in eccesso; la decisione definitiva circa questo provvedimento spetta comunque alla commissione per i piani di prelievo.

 

2.4

La commissione per i piani di prelievo ha facoltà di sancire nei confronti di singole riserve disposizioni finalizzate all'ottenimento di una concentrazione territoriale e/o temporale degli abbattimenti a scopo di prevenzione danni. Può altresì sancire misure atte all'adempimento del piano di prelievo. In casi particolari la commissione per i piani di prelievo può stabilire abbattimenti supplementari o riduzioni di abbattimenti anche successivamente all'avvenuta pianificazione.

La commissione per i piani di prelievo può, con il consenso del direttore dell’Ufficio caccia e pesca o di un suo delegato, autorizzare singoli abbattimenti di ungulati anche in deroga alle direttive di prelievo di cui al presente regolamento.

 

2.5

Relativamente alla selvaggina ungulata possono, in misura limitata, essere abbattuti capi femmine in luogo di capi maschi, così come capi piccoli o giovani in luogo di capi di classi d'età superiori, purché così facendo non vengano eccessivamente squilibrati i prelievi globali previsti dalle direttive di abbattimento nell'ambito delle classi e dei sessi. In quest'ultima eventualità la commissione per i piani di prelievo ha facoltà di interdire gli abbattimenti sostitutivi. 

In caso di abbattimenti sostitutivi nell’ambito di una specie, con l’abbattimento di capi femmine in luogo di capi maschi oppure di esemplari giovani o piccoli in luogo di capi appartenenti a classi di età adulte, è consentito superare il numero degli abbattimenti fissati per le singole classi dal piano di prelievo, purchè non venga superato il numero totale degli abbattimenti previsti per la relativa specie.

Nei casi di abbattimenti sostitutivi consentiti, le autorizzazioni speciali di cui al punto 1.9 del presente regolamento e rispettivamente le assegnazioni da parte dell’assemblea generale della riserva hanno validità per la classe dell’abbattimento sostitutivo. È possibile effettuare abbattimenti sostitutivi solo ove vi siano ancora da abbattere capi appartenenti alla classe oggetto della originaria assegnazio-ne/autorizzazione, e solo in periodi in cui nel rispettivo territorio di caccia sia aperta la caccia alla classe oggetto della originaria assegna-zione/autorizzazione.

 

 

3.    RICERCA DI SELVAGGINA FERITA

 

3.1

Il ferimento di un capo di selvaggina ungulata va segnalato immediatamente al rettore o al compe-tente guardiacaccia di riserva.

3.2

Qualora venga accertato, sulla base dell'atteggiamento dell'animale dopo lo sparo o delle tracce da esso lasciate, il ferimento di un capo ungulato, l'autore del ferimento è tenuto ad effettuare, o a curarsi che venga effettuata, una scrupolosa ricerca del selvatico. Allo scopo vanno impiegati cani da caccia dichiarati idonei dall'Associazione provinciale conduttori di cani da traccia e da lavoro. Possono inoltre essere utilizzati cani da caccia aventi superato un esame su traccia di sangue ufficialmente riconosciuto. In casi dubbi il rettore può disporre una ricerca di controllo.

 

3.3

Successivamente ad una ricerca infruttuosa, un capo di selvaggina ferito viene considerato abbattuto perlomeno sino a che esso non venga incarnierato da un altro cacciatore o dichiarato sano dal rettore dietro consultazione del conduttore di cane da traccia.

Nel caso di interruzione definitiva della ricerca –decisione che spetta al rettore – l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sulla carne e sul trofeo del capo in questione, se abbattuto in un secondo tempo da un altro cacciatore. La ricerca viene comunque considerata conclusa trascorsi tre giorni dal ferimento.

 

3.4

I capi di ungulati feriti che non siano stati dichiarati sani vanno considerati abbattuti e registrati con un’apposita nota sull’elenco della selvaggina abbattuta. Ove si tratti di femmine o piccoli di cervo o capriolo, l’abbattimento viene considerato tale ai fini del piano di prelievo solo nel caso in cui il ritrovamento della spoglia dell’animale venga confermato a posteriori da un agente di vigilanza venatoria come definito all’articolo 32 della legge provinciale sulla caccia.

 

 

4. CONTROLLO SULL’OSSERVANZA DEL PIANO DI PRELIEVO

 

4.1

A fini di controllo sull'osservanza del piano di prelievo e sul rispetto delle direttive fanno testo gli elenchi della selvaggina abbattuta e le mostre dei trofei nonché, per quanto previsto, le annotazioni fatte sul calendario di controllo.

 

4.2

Ciascuna riserva è tenuta a compilare gli elenchi della selvaggina abbattuta e trovata messi a disposizione dall'Associazione, nei quali vanno registrati tutti i capi di selvaggina ungulata abbattuti - con indicazione del nome dell'abbat-titore, della data e del luogo di abbattimento, dell'esatto peso - e quelli trovati morti con indicazione del nome del rinvenitore nonché di data e luogo del ritrovamento.

Sono incaricati del controllo di detti elenchi i guardiacaccia dell'Associazione o altra persona incaricata dal rispettivo presidente distrettuale, nonché gli appartenenti al Corpo forestale provinciale in servizio presso l'Ufficio caccia e pesca.

Va compilato un elenco anche degli abbattimenti di selvaggina bassa di specie sottostanti a pianificazione, come pure degli abbattimenti per i quali, tramite decreto dell'assessore competente, sia stato stabilito un piano di prelievo.

 

4.3

Gli abbattimenti di ungulati effettuati in quanto ritenuti necessari dal personale di sorveglianza venatoria di cui all'articolo 32, comma 8, della L.P. 14/87, non vengono detratti dal quantitativo concesso dal piano di prelievo. Le spoglie di detti ungulati vanno consegnate alla rispettiva riserva, che dispone in merito.

Stessa procedura per gli ungulati abbattuti illegittimamente nonché in stato di manifesta necessità come da articolo 11, comma 9, L.P. n. 14/87.

 

 

5.  DENUNCIA COLPI

 

5.1

L'assemblea generale dei titolari di permesso annuale ha facoltà di deliberare che i colpi a palla sparati nella riserva debbano essere denunciati entro il termine di 24 ore al rettore o al guardiacaccia o ad altra persona incaricata dal rettore. Può altresì essere introdotto l'obbligo alla denuncia dei colpi a pallini antecedentemente all'apertura e successivamente alla chiusura della caccia autunnale.

 

 

6.  MOSTRA DEI TROFEIVALUTAZIONE DEI TROFEI

 

6.1

In ciascuno degli otto distretti venatori va effettuata ogni anno, possibilmente entro il 31 marzo, una mostra dei trofei. In occasione della valutazione dei trofei che precede la mostra e in occasione della mostra stessa debbono essere presentati i trofei (corna) di tutti gli ungulati abbattuti nella stagione venatoria precedente nell’ambito della pratica venatoria autorizzata.

Ai trofei di capriolo e cervo va acclusa la relativa mandibola sinistra, fatti salvi i casi di trofei inequivocabilmente appartenuti a capi maschi di un anno.

Le parti ossee vanno consegnate perfettamente pulite. I trofei devono essere preparati a regola d'arte.

 

6.2

Il consiglio direttivo dell'Associazione nomina una apposita commissione per la valutazione dell'età e la classificazione dei trofei.

Detta commissione esamina inoltre le motivazioni degli abbattimenti «necessari», annota eventuali irregolarità ed effettua su richiesta verifiche a posteriori nonché, ove opportuno, le necessarie correzioni. I ricorsi avverso la valutazione vengono trattati dalla commissione, integrata da due membri della commissione disciplinare. 

L'esame da parte della commissione per la valutazione dei trofei non si estende agli abbattimenti igienico-sanitari operati dagli agenti venatori, né ai capi sequestrati abbattuti illegittimamente, né ai capi “confondibili” esaminati e classificati come tali subito dopo l’abbattimento ai sensi del punto 12.7 del presente regolamento.

 

6.3

A valutazione effettuata, trofei e mandibole vanno marcati nella maniera ritenuta idonea dalla commissione.

 

6.4

L'effettuazione delle mostre dei trofei è competenza delle consulte distrettuali, le quali sono autorizzate a richiedere alle riserve del proprio territorio un contributo atto alla copertura delle relative spese. Di un'adeguata parte delle spese si fa carico l'Associazione.

 

 

7. RIPARTIZIONE DEGLI ABBATTIMENTI

 

7.1

Spetta all'assemblea generale dei titolari di permesso annuale decidere in merito alla strutturazione dell'esercizio venatorio, predisporre eventuali turnazioni, nonché intraprendere l'assegnazione dei capi delle singole classi concessi dal rispettivo piano di prelievo.

 

7.2

Il sistema di assegnazione degli abbattimenti adottato da ciascuna riserva va deliberato a maggioranza di voti nell'ambito di un'assemblea dei titolari di permesso annuale regolarmente convocata.

Detto sistema di assegnazione può contemplare: ripartizioni annuali, turni o ripartizioni a cicli pluriennali, periodi di pausa successivi a determinati abbattimenti, contributi straordinari per determinati abbattimenti, singole assegnazioni ad istituzioni, autorità o persone per prestazioni particolari, etc. Non è consentito subordinare le assegnazioni di cervi maschi e caprioli maschi all'abbattimento di femmine o piccoli di cervo o capriolo.

La ripartizione stabilita ha validità fino a che non venga revocata o modificata tramite successiva delibera a maggioranza dell'assemblea medesima.

 

7.3

Una ripartizione degli abbattimenti effettuata in base al principio dell'equo trattamento di tutti i soci non necessita di specifico visto di legittimità da parte della Giunta provinciale.

Su richiesta dell'Ufficio caccia e pesca o del presidente dell'Associazione, il rettore è tenuto a produrre entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta la delibera dell'assemblea generale dei titolari di permesso annuale concernente la ripartizione degli abbattimenti, come pure l'esito della relativa votazione.

 

7.4

In apertura di una giornata di caccia, o accingendosi a un'uscita di caccia, ciascun cacciatore ha l'obbligo di sincerarsi se vi siano ancora capi prelevabili della specie e classe di suo interesse, o se invece il tipo di caccia in questione non sia già stato chiuso per il completamento del piano di prelievo.

 

7.5

Le assemblee generali dei titolari di permesso annuale hanno facoltà di limitare o interdire in determinati territori, anche solo temporanea-mente, la caccia a specie selvatiche o a singole classi sottostanti a pianificazione dei prelievi laddove tale misura possa essere utile a fini di salvaguardia delle colture agricole o di tutela di determinate specie o classi di selvaggina, o semplicemente ai fini di un prelievo equilibrato in tutte le zone della riserva.

In caso di danni da selvaggina alle colture agro-forestali o di rischio di insorgenza dei medesimi, e stante una conferma di tali danni o tale rischio da parte degli uffici competenti delle Ripartizioni provinciali agricoltura e foreste, l'Ufficio caccia e pesca può sospendere o annullare eventuali misure deliberate a fini di limitazione o interdizione della caccia agli ungulati, alla lepre comune, ai mammiferi predatori nonché agli uccelli dannosi all'agricoltura.

 

7.6

L'assemblea generale dei titolari di permesso annuale ha facoltà di deliberare in merito alla proprietà della selvaggina ungulata regolarmente abbattuta, così come di prevedere la correspon-sione di contributi speciali per l'abbattimento di singoli capi.

 

 

8. DENUNCIA E VISIONAMENTO DEI CAPI ABBATTUTI

 

8.1

L'abbattimento di capi appartenenti a specie sottoposte a pianificazione dei prelievi va denunciato al rettore o al suo incaricato entro il termine di 24 ore da quando si è verificato.

 

8.2

Ciascun capo di ungulato o gallo forcello abbattuto va fatto visionare dal rettore o dal suo incaricato il prima possibile, e comunque entro il termine di 24 ore.

 

 

9. DIRETTIVE DI PRELIEVO

 

9.1   Finalità

Le direttive di prelievo perseguono quali finalità: da un lato il mantenimento di una composizione quanto più possibile conforme ai dettami naturali dei popolamenti selvatici oggetto di prelievo nel pieno rispetto delle esigenze vitali della selvaggina; dall'altro la possibilità di effettuare dei prelievi da detti popolamenti in misura dagli stessi tollerabile e in base ai principi di tutela delle specie.

 

9.2   Ulteriori misure di tutela

In aggiunta ai periodi di divieto di caccia già prescritti, le assemblee generali dei titolari di permesso annuale hanno facoltà, tramite delibera a maggioranza, di ridurre i periodi di caccia alle singole specie ungulate o a loro classi, con un limite massimo di riduzione di due mesi. La riduzione del periodo di caccia può essere circoscritta anche a determinate zone della riserva.

In caso di danni da selvaggina alle colture agro-forestali o di rischio di insorgenza dei medesimi – danni e rischio confermati dagli uffici competenti delle Ripartizioni provinciali agricoltura e foreste – l'Ufficio caccia e pesca può sospendere o annullare eventuali misure deliberate a limitazione o interdizione della caccia agli ungulati, alla lepre comune, ai mammiferi predatori, nonché agli uccelli dannosi all'agricoltura.

Va evitata l’offerta agli ungulati di mangimi energetici a fini di foraggiamento.

 

9.3   Etica venatoria e coscienzioso esercizio della caccia

È dovere palese di ciascun cacciatore rispettare le regole generali dell'etica venatoria; gravi inadempienze al riguardo possono portare a conseguenze di carattere disciplinare.

Rientra per ciascun cacciatore nelle norme di etica venatoria:

-  cercare di prelevare, nell'ambito del piano di prelievo, i capi che necessitano di essere abbattuti o quelli il cui prelievo non arreca danno alla consistenza;

-  procedere ad una valutazione visiva quanto più precisa possibile antecedentemente all'effettua-zione dell'abbattimento;

-  porsi la finalità – nell'effettuazione dello sparo, come pure nel decidere la distanza e nello scegliere il calibro da utilizzarsi – di assestare un colpo immediatamente mortale, evitando di rischiare, per eccesso di leggerezza, che il capo venga solamente ferito;

-  attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni e norme di sicurezza, sì da evitare qualsiasi situazione a rischio per persone o animali domestici, nonché il danneggiamento di cose;

-  trattare a regola d'arte la selvaggina abbattuta, e in ogni caso, per quanto possibile, destinarla ad un sensato utilizzo;

-  operare nei confronti del selvatico vivo o abbattuto con la premura e il rispetto consoni ai dettami della correttezza venatoria;

-  evitare, nello svolgimento di un'azione di caccia, di indirizzare verso la propria riserva selvatici allocati in una riserva confinante, e rispettivamente di adottare misure o allestire infrastrutture sottointendenti analoga finalità.

9.4   Periodo di prelievo

I periodi di prelievo di seguito elencati hanno validità solo ove non in contrasto con le norme di rango superiore.

 

 

10. DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CAPRIOLO

 

10.1

Nell'ottica di una gestione venatoria del capriolo al passo coi tempi e che tenga quindi conto delle più recenti acquisizioni scientifiche, i prelievi vanno effettuati in giusta misura da tutte le classi d'età.

 

10.2

Nella pratica venatoria e nella pianificazione dei prelievi si distinguono le seguenti classi:

-  piccoli maschi e piccoli femmine;

-  femmine sottili e femmine adulte;

-  maschi di un anno;

-  maschi di più anni.

 

Al fine di semplificare la pratica venatoria, i capi maschi di due e più anni costituzionalmente sca­denti vengono ascritti alla classe dei capi di un anno se con i medesimi facilmente confondibili.

A prelievi effettuati, la commissione per la valutazione dei trofei procede alla classificazione dei caprioli maschi in considerazione delle seguenti categorie:

-  maschi di un anno;

-  giovani (i maschi di circa due-tre anni);

-  maturi (i maschi di circa quattro-cinque anni);

-  vecchi (i maschi da circa sei anni in su).

 

10.3   Direttive di gestione venatoria per caprioli maschi

Di norma circa il 50% dei caprioli maschi da abbattere è da prelevarsi dalla classe dei capi di un anno. Per il rimanente 50%, costituito dai maschi di età superiore ad un anno, il prelievo è bene si indirizzi per circa la metà verso la classe dei giovani e per la restante metà verso la classe dei maturi e vecchi.

I maschi di un anno debbono essere abbattuti tempestivamente: se possibile, già in primavera/ inizio estate, allorquando più facile è individuare i capi deboli – i quali sono da abbattersi prioritariamente – e può inoltre ritenersi indicato attuare opera di prevenzione di eventuali danni da selvaggina.

La caccia al capriolo maschio di un anno ha inizio il 1° maggio e termina il 20 ottobre; la caccia al maschio di più anni ha inizio il 1° agosto e termina il 20 ottobre. Per la caccia al capriolo maschio di un anno dal 1° maggio al 31 luglio vengono rilasciate apposite autorizzazioni speciali, che, fino all'adempimento del piano di prelievo approvato, sono valide anche dal 1° al 20 ottobre.

 

10.4   Direttive di gestione venatoria per caprioli femmine e piccoli

Va previsto e attuato un prelievo di femmine che sia quantitativamente almeno equivalente al prelievo di maschi. Anche dalla classe femminile vanno prelevati prioritariamente i capi più deboli.

Antecedentemente al 1° settembre le femmine di capriolo conduttrici di piccolo possono essere abbattute solo laddove ciò appaia necessario a fini di tutela o qualora si esplichi così una funzione preventiva in ordine al sistematico verificarsi di danni da selvaggina. Anche i piccoli di capriolo possono essere abbattuti antecedentemente al 1° settembre solo nel caso in cui per i suddetti motivi debba essere abbattuta la rispettiva madre o qualora si tratti di piccoli ai quali la madre è venuta a mancare. Tali abbattimenti di piccoli effettuati antecedentemente al 1° settembre non vengono considerati ai fini del piano di prelievo.

La caccia alle femmine sottili o non conduttrici di piccolo ha inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre. La caccia alle femmine conduttrici di piccolo ha inizio il 1° settembre e termina il 15 dicembre.

Ad abbattimenti effettuati, le femmine e i piccoli vengono inquadrati in una delle seguenti categorie:

-   piccoli maschi;

-   piccoli femmine;

-   femmine sottili;

-   femmine adulte.

I titolari di un permesso annuale o d'ospite hanno l'obbligo di annotare sul calendario di controllo l'abbattimento di una femmina o di un piccolo di capriolo il giorno stesso del prelievo, con indicazione della data.

 

10.5 Direttive di prelievo per caprioli arrecanti danno alle colture agricole intensive

Laddove un capriolo maschio di età superiore ad un anno arrechi danni alle colture intensive, esso, su delibera della consulta di riserva e con l'approvazione del presidente distrettuale, potrà essere concesso all'abbattimento anche nell'ambi-to del periodo di caccia ai maschi di un anno.

I caprioli abbattuti in quanto causa di danni vanno registrati sull'elenco della selvaggina abbattuta con l'annotazione «arrecante danno».

 

 

11. DIRETTIVE DI GESTIONE VENA-  TORIA PER IL CAMOSCIO

 

11.1

Nell'ottica di un esercizio venatorio secondo natura, vanno prelevati da tutte le classi del camoscio i capi deboli, quelli in esubero, quelli maturi/vecchi.

 

11.2   Ripartizione delle classi

Ai fini della pianificazione dei prelievi i camosci vengono distinti nelle seguenti classi:

-      maschi;

-      femmine - con piccoli, nel caso di abbattimenti necessari di femmine conduttrici;

-      capi di un anno (jahrling)

Ad abbattimenti effettuati, verrà stimata con la maggior precisione possibile l’età dei capi in questione, per poi inquadrarli in una delle seguenti classi:

-      piccoli;

-      maschi e femmine di un anno;

-      femmine;

-      maschi di due-cinque anni;

-      maschi di sei anni e più.

 

11.3

La pianificazione prevede di norma un prelievo approssimativamente paritario dalle classi di maschi, jahrling e femmine. Il piano di prelievo per le femmine di camoscio va possibilmente completato entro il mese di ottobre.

Dei maschi di camoscio abbattuti, la metà è bene siano capi di età dai sei anni in su.

 

11.4

È consentito l'abbattimento di piccoli di camoscio solamente nel caso in cui sia necessario abbattere la rispettiva madre; di norma il piccolo va abbattuto prima della femmina. Sulla proprietà dei piccoli abbattuti decide la riserva.

 

11.5  REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTI-VITÀ DI ACCOMPAGNATORE AL CAMOSCIO

 

11.5.1

È compito dell'accompagnatore valutare a vista i capi da abbattere ed autorizzarne l'abbattimento.

 

11.5.2

L'esercizio dell'attività di accompagnatore al camoscio non rappresenta titolo di diritto per i cacciatori i quali abbiano frequentato un apposito corso o che per esperienza siano ritenuti idonei, bensì va inteso come incarico attribuito dal presidente dell'Associazione o dal rispettivo presidente distrettuale a scadenza determinata o indeterminata. La relativa domanda va presentata dalla consulta di riserva, che altresì ha facoltà di chiedere la revoca dell'incarico medesimo. La revoca dell’incarico ad un accompagnatore al camoscio deve essere un provvedimento motivato.

L'addestramento di nuovi accompagnatori al camoscio può avvenire solo previo consenso da parte delle rispettive consulte di riserva e del rispettivo presidente distrettuale.

 

11.5.3

Possono essere incaricati nuovi accompagnatori solo a condizione che le persone in oggetto abbiano frequentato positivamente un corso per accompagnatori al camoscio organizzato dall’Associazione, e luogo solo laddove il numero degli accompagnatori al camoscio già attivi in riserva non superi i seguenti parametri correlati agli abbattimenti di camoscio concessi:

da 1 a 6    abbattimenti: 2 accompagnatori

da 7 a 9    abbattimenti: 3 accompagnatori

da 10 a 16 abbattimenti: 4 accompagnatori

da 17 a 20 abbattimenti: 5 accompagnatori

da 21 a 24 abbattimenti: 6 accompagnatori

e così via.

In caso di necessità i presidenti distrettuali hanno facoltà di autorizzare eventuali eccezioni.

I guardiacaccia salariati fissi abilitati all'accompa-gnamento non vengono conteggiati ai fini dell'anzidetta limitazione; essi tuttavia possono effettuare accompagnamenti solo con il consenso del competente rettore.

È consentito impiegare accompagnatori al camoscio di altre riserve solo previo, caso per caso, il consenso del rettore.

Si rilasciano solamente tesserini di accompagnamento soggetti a rinnovo annuale, fatto salvo il caso degli agenti venatori salariati fissi, ai quali viene rilasciato un tesserino definitivo limitatamente al loro periodo lavorativo e alla loro zona di servizio.

I tesserini di accompagnamento vengono rilasciati dal presidente dell'Associazione. Per le riserve private di caccia, per gli appartenenti al Corpo forestale provinciale in servizio presso l’ufficio caccia e pesca e per i tecnici membri di commissioni faunistico-venatorie l’autorità venatoria competente rilascia i tesserini di accompagnamento in forma definitiva. Tali tesserini rilasciati dall’autorità venatoria hanno validità anche nelle riserve di diritto, a condizione che la relativa consulta dia il proprio consenso in proposito.

 

11.5.4

Il tesserino di accompagnamento con validità annuale può essere rinnovato di anno in anno dal competente presidente distrettuale su richiesta del rettore, posto che nell'anno precedente il titolare del tesserino medesimo abbia svolto soddisfa-centemente il proprio incarico. L’eventuale revoca dell’incarico ad un accompagnatore al camoscio deve essere un provvedimento motivato.

 

11.5.5

Il tesserino di accompagnamento può essere revocato dal presidente dell'Associazione su proposta del presidente distrettuale o del rettore nel caso in cui:

a)    il titolare del tesserino si sia più volte rifiutato di effettuare accompagnamenti;

b)    il titolare del tesserino non si sia attenuto alle direttive di prelievo;

c)    il titolare del tesserino si sia reso colpevole di una infrazione venatoria grave.

Su sua richiesta, l'accompagnatore destinatario del provvedimento di revoca verrà ascoltato nel merito.

 

11.5.6

Il tesserino di accompagnamento al camoscio perde di validità laddove il titolare del medesimo venga sottoposto a divieto di caccia oppure non possa esercitare la caccia per altri motivi, quali la mancanza del porto d'armi uso caccia.

 

11.5.7

Agli accompagnatori al camoscio di età superiore ai 70 anni viene rilasciata un “tesserino senior”, non computato ai fini della limitazione di tesserini della riserva. Il rinnovo e la revoca di tale tipo di tesserini soggiacciono alle disposizioni di cui ai punti 11.5.4 e 11.5.5.

 

11.5.8

A partire dall’anno 2004 vengono rilasciati tesserini di accompagnamento di nuova tipologia; quelli di vecchia tipologia perdono pertanto di validità.

11.5.9

Le disposizioni di cui ai punti 11.5.4, 11.5.5, 11.5.7 e 11.5.8 non si applicano ai tesserini di accompagnamento rilasciati dall’autorità venatoria.

 

 

11.6   COMPRENSORI DI GESTIONE VENATORIA DEL CAMOSCIO  

 

11.6.1

L'istituzione e la delimitazione di un compren-sorio di gestione venatoria del camoscio vengono intraprese dai rettori interessati nell'ambito di un'assemblea presieduta dal rispettivo presidente distrettuale (o dai rispettivi presidenti distrettua-li).

 

11.6.2     Organizzazione

Per ciascun comprensorio, i rettori delle riserve che lo costituiscono hanno facoltà di eleggere un presidente comprensoriale. Il periodo del mandato va adeguato al ciclo amministrativo degli organi associativi.

L'assemblea di comprensorio viene convocata dal presidente comprensoriale o dal presidente distrettuale.

Essa si costituisce dei rettori delle riserve incluse nel comprensorio. All'assemblea comprensoriale prende/prendono parte il/i presidente/i distrettua-le/i.

Compito dell'assemblea comprensoriale è la stilazione delle proposte di prelievo e di una proposta di ripartizione degli abbattimenti fra le singole riserve.

In occasione della delimitazione dei comprensori e della formulazione delle proposte di prelievo, partecipa all'assemblea comprensoriale con diritto di voto anche il direttore dell'Ufficio provinciale competente in materia di caccia, o persona da questi delegata.

 

 

12 DIRETTIVE DI GESTIONE VENATORIA PER IL CERVO

 

12.1

Poiché il cervo continua a trovarsi in fase espansiva, la relativa caccia deve, ove necessario, essere attuata a livello intensivo ed essere adeguatamente incentivata tramite la pianifica-zione dei prelievi.

 

12.2.1

I piani di prelievo vengono stilati o per riserva o per comprensorio e prevedono un intervento nelle seguenti classi:

-  cervi piccoli

-  cervi femmine

-  cervi maschi di un anno

-  cervi maschi di più anni.

Va previsto ed attuato un prelievo quantitativamente equivalente dalle classi dei maschi e delle femmine. Per ciascun abbattimento di cervo maschio di età dai due anni in su è pre-scritto l'abbattimento di almeno due capi femmine/piccoli (possibilmente una femmina e un piccolo). Per ciascun abbattimento di maschio di un anno va prelevato un capo femmina o piccolo.

A livello distrettuale, almeno la metà degli abbattimenti dalla classe femminile/piccoli deve avere per oggetto capi femmine sottili o adulte.

Per le riserve con elevata consistenza di cervi e per i territori interessati da danni da selvaggina, la commissione per i piani di prelievo ha la facoltà di prescrivere che vengano abbattuti fino a tre capi femmine/piccoli per ogni abbattimento di cervo maschio con trofeo.

Dei cervi maschi prelevabili, un terzo può essere concesso dalla classe dei capi di un anno.

 

12.2.2 Regolamentazione degli abbattimenti in attivo e in passivo di femmine / piccoli  di cervo

Relativamente alle femmine/piccoli di cervo si tiene conto degli abbattimenti in attivo o in passivo – rispetto ai cervi maschi di uno e più anni abbattuti e al rapporto di prelievo tra maschi e femmine/piccoli adottato nella relativa riserva – solamente per un anno successivo. Trascorso tale anno, i capi in attivo o in passivo non vengono più considerati. (Regolamentazione applicata a decorrere dalla stagione venatoria 2002.) 

Ne consegue che:

-   La caccia al cervo maschio di più anni (con trofeo) si apre nella relativa riserva allorquando gli eventuali abbattimenti in difetto di femmine/piccoli siano stati completati.

-   In nessuna riserva la caccia ai cervi maschi di più anni rimane chiusa per più di un anno, a meno che la commissione per i piani di prelievo non ravvisi ragioni per non consentirla. 

-   Laddove gli abbattimenti di femmine/piccoli si presentino in attivo o in pareggio, l'apertura della caccia al cervo maschio con trofeo può avvenire sin dall'inizio del relativo periodo di caccia. I crediti d'abbattimento non vengono tuttavia riportati agli anni successivi.

-   Una situazione di passivo relativamente agli abbattimenti di femmine/piccoli impedisce l'apertura della caccia al maschio con trofeo durante la stagione venatoria in corso fintantoché il difetto non sia colmato. Qualora il difetto non venga colmato, nell'anno successivo la situazione sarà riportata in pareggio in virtù dell'azzeramento del passivo e la caccia al maschio con trofeo verrà aperta, a meno che la commissione per i piani di prelievo non ravvisi ragioni per non consentirla.

 

12.3

Con l’apertura della caccia al 1° maggio i piccoli dell’anno precedente passano alla classe dei fusoni o maschi di un anno, o rispettivamente delle femmine sottili.

 

12.4

La caccia al cervo maschio di un anno ha inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre, quella al maschio di più anni ha inizio il 1° agosto e termina il 15 dicembre; l'autorizzazione speciale per quest'ultima disciplina autorizza anche al prelievo di un cervo maschio di un anno antecedentemente al 1° agosto.

In caso di uccisione di un cervo maschio di un anno con l’autorizzazione speciale per il maschio di più anni per l’abbattitore per il turno interno il relativo capo verrà considerato maschio da trofeo. 

Al fine di semplificare la pratica venatoria vengono ascritti alla classe dei capi di un anno anche i maschi di due e più anni se con gli anzidetti facilmente confondibili per la conformazione del trofeo.

La caccia ai maschi di più anni viene aperta a completamento avvenuto degli abbattimenti di femmine e piccoli in difetto nell'anno precedente.

La caccia alle femmine ha inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre.

La caccia alle femmine sottili o non conduttrici di piccolo ha inizio il 1° maggio e termina il 15 dicembre. La caccia alle femmine conduttrici di piccolo e ai piccoli ha inizio il 1° settembre e termina il 15 dicembre.

Antecedentemente al 1° settembre le femmine di cervo gravide o conduttrici di piccolo e i piccoli di cervo possono essere prelevati solo trattandosi di abbattimenti necessari, o qualora il prelievo sia finalizzato alla prevenzione o al contenimento di sistematici danni da selvaggina. I piccoli abbattuti per tali motivi antecedentemente al 1° settembre non vengono considerati ai fini del piano di prelievo.

 

12.5

Ciascun capo femmina o piccolo abbattuto va presentato per il controllo visivo al guardiacaccia competente o, in caso di suo impedimento, ad altra persona incaricata dal rettore. Le denunce di tutti i cervi abbattuti vanno inoltrate a una sede da stabilirsi a cura del presidente distrettuale.

 

 

12.6   COMPRENSORI DI GESTIONE VENATORIA DEL CERVO

 

12.6.1

L'istituzione e la delimitazione di un comprensorio di gestione venatoria del cervo vengono intraprese dai rettori interessati nell'ambito di un'assemblea presieduta dal rispettivo presidente distrettuale (o dai rispettivi presidenti distrettuali).

 

12.6.2   Organizzazione

Per ciascun comprensorio i rettori delle riserve che lo costituiscono hanno facoltà di eleggere un presidente comprensoriale. Il periodo del mandato va adeguato al ciclo amministrativo degli organi associativi.

L'assemblea di comprensorio viene convocata dal presidente comprensoriale o dal presidente distrettuale. Essa si costituisce dei rettori delle riserve incluse nel comprensorio. All'assemblea comprensoriale prende/prendono parte il/i presidente/i distrettuale/i.

Compito dell'assemblea comprensoriale è la stilazione delle proposte di prelievo e di una proposta di ripartizione degli abbattimenti fra le singole riserve.

 

12.6.3   Mansioni e facoltà

Nell'ambito di un comprensorio di tutela del cervo possono essere deliberate dall'assemblea comprensoriale misure particolari a salvaguardia e tutela della specie. Gli abbattimenti di femmine e piccoli di cervo possono essere concessi ed attuati su piano comprensoriale.

La ripartizione degli abbattimenti di cervo maschio può essere proposta dall'assemblea di comprensorio; la decisione ultima al riguardo spetta tuttavia alla commissione per i piani di prelievo.

In occasione della delimitazione dei comprensori e della formulazione delle proposte di prelievo, partecipa all'assemblea comprensoriale con diritto di voto anche il direttore dell'Ufficio provinciale competente in materia di caccia o persona da questi delegata.

 

12.7 Capi confondibili

 

12.7.1

Un cervo maschio erroneamente abbattuto in luogo di una femmina viene visionato e valutato dal guardiacaccia o dal rettore di concerto con il Posto di sorveglianza ittico-venatoria competente. La valutazione, e rispettivamente il giudizio sulla confondibilità o meno del capo sono vincolanti e definitivi. 

 

12.7.2

I capi giudicati confondibili vengono registrati sulla lista dei capi abbattuti con l'annotazione «confondibile». All'abbattitore non viene imputata alcuna violazione. La riserva non è tenuta all'abbattimento compensativo di un capo femmina/piccolo.

 

12.7.3

In caso di abbattimento di femmine gravide o conduttrici antecedentemente al 1° settembre in territori interessati da danni da selvaggina o a rischio d'insorgenza dei medesimi, come pure in caso di abbattimento di femmine che, per costituzione fisica, facciano apparire necessario un “prelievo sanitario”, il competente guardia-caccia è tenuto a trasmettere all'Ufficio caccia e pesca ed all'Associazione una comunicazione nella quale attesti la motivazione del prelievo. La stessa procedura va adottata nel caso dell'abbattimento di femmine che abbiano partorito o siano in stato gravido in un periodo tardo rispetto alla norma. («Abbattuto in zona danni o a rischio danni», «Prelievo sanitario necessario a causa di …»).

 

12.7.4

Qualora erroneamente venga abbattuta un cervo maschio di più anni in luogo di un maschio di un anno poichè con quest’ultimo confuso, il capo andrà fatto valutare appena abbattuto dal competente guardiacaccia dell’Associazione e dal responsabile del Posto di custodia ittico-venatoria. Ove parere unanime il capo venga classificato come “confondibile”, si provvederà a registrarlo sull’elenco dei capi abbattuti con un’apposita nota. Questa valutazione è definitiva; ciò vuol dire che il trofeo non verrà rivalutato dall’apposita commissione né esposto alla mostra trofei. Per il piano di prelievo della riserva e per l’abbattitore il capo verrà considerato di un anno.

13   SELVAGGINA TROVATA  MORTA

 

13.1

La selvaggina trovata morta non viene conteggiata ai fini del piano di prelievo. In casi dubbi decide in merito il presidente distrettuale.

 

 

14 CACCIA ALLA SELVAGGINA  BASSA

 

14.1

Ciascuna uscita di caccia alla selvaggina bassa va precedentemente barrata sul calendario di controllo.

La selvaggina bassa abbattuta va registrata al termine di ciascuna giornata di caccia sul calendario di controllo, con indicazione della data, della quantità e della specie. Il calendario di controllo va consegnato al rettore entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Ove durante l'esercizio della caccia agli ungulati in periodo di caccia generale venisse occasionalmente abbattuto un capo di selvaggina bassa o eventualmente un predatore, si dovrà provvedere immediatamente, qualora ciò non fosse stato fatto in precedenza, a barrare sul calendario di controllo la data in questione.

 

 

15 DISPOSIZIONI GESTIONALI

 

15.1

Il consiglio direttivo dell'Associazione delega ai rettori e alle consulte di riserva le di seguito elencate competenze specifiche e sfere di competenza attribuite dalla legge sulla caccia al gestore dei territori di caccia.

 

15.1.1

La selvaggina rinvenuta morta, malata o ferita va denunciata al competente rettore; qualora essa appartenga a specie cacciabili, dispone in merito la consulta di riserva [articolo 11, comma 5, L.P. 14/87: “Esercizio di caccia”].

 

15.1.2

L'investimento di selvaggina su di una pubblica via va denunciato entro il termine di 24 ore dal fatto al rettore o al guardiacaccia del territorio in questione, oppure agli organi di polizia forestale [articolo 17, comma 2, L.P. 14/87: “Comporta-mento nel territorio di caccia”].

 

 

15.1.3

I certificati d'origine vengono rilasciati di norma dal rettore. I guardiacaccia che necessitino di un certificato d'origine in relazione all'espletamento del loro servizio lo otterranno di volta in volta dal competente rettore o presidente distrettuale [articolo 20, comma 2, L.P. 14/87: “Commercio di selvaggina”].

I rettori e i presidenti distrettuali sono tenuti a registrare per iscritto i nominativi di coloro ai quali vengono rilasciati i singoli certificati d'origine, nonché la motivazione del rilascio degli stessi. Vanno indicati: numero del certificato, data di rilascio, percettore, destinazione d'uso del capo per il quale viene rilasciato il certificato.

 

15.2

Il consiglio direttivo dell'Associazione rinuncia in favore delle riserve di caccia alla proprietà della selvaggina cacciabile illegittimamente abbattuta o catturata.

 

 

16   ULTERIORI  DISPOSIZIONI GESTIONALI  

 

16.1 Autorizzazione all’esercizio della caccia per ospiti della Giunta Provinciale in territori  a concessione demaniale

Gli ospiti della Giunta Provinciale che da questa abbiano ricevuto un invito di caccia in base agli accordi di concessione per territori demaniali, non necessitano ai fini dell'esercizio venatorio nella riserva in questione di permesso d'ospite giornaliero o settimanale, nè di autorizzazioni speciali; ai sensi degli articoli 5 e 25, L.P. 14/87, assume il valore di permesso di caccia l'invito scritto della Giunta Provinciale.

 

16.2 Autorizzazione alla caccia in territori di interscambio tra riserve di diritto e riserve        private

Ove fra una riserva di diritto e una riserva privata venga stipulato un accordo secondo il quale, ai fini di una sensata omogeneizzazione dei territori di caccia, talune parti della riserva di diritto vengano utilizzate per l'attività venatoria dagli amministratori della riserva privata e per contro talune parti della riserva privata vengano utilizzate dai titolari di permesso annuale della riserva di diritto, ed ove detto accordo sia stato ratificato dall'autorità venatoria e dal consiglio direttivo dell'Associazione, ne conseguirà che i permessi di caccia in uso nella riserva privata avranno valore anche per il territorio di scambio appartenente alla riserva di diritto.

Gli abbattimenti effettuati in detto territorio verranno conteggiati nel piano di prelievo della riserva privata, mentre gli abbattimenti effettuati nel territorio di scambio appartenente alla riserva privata verranno conteggiati nel piano di prelievo della riserva di diritto.

La presente regolamentazione è applicabile ai soli territori di caccia compresi in una unica riserva di diritto.

 

16.3 Permessi di caccia per guardiacaccia  salariati fissi

I guardiacaccia salariati fissi non possono conseguire permessi annuali nelle riserve della propria zona di servizio. Essi possono essere autorizzati di volta in volta all'effettuazione di singoli abbattimenti dietro rilascio del permesso d'ospite oppure di un permesso settimanale o giornaliero, accompagnato ove prescritto dalla relativa autorizzazione speciale. La decisione circa il rilascio ai guardiacaccia salariati fissi di un'autorizzazione all'abbattimento di singole specie viene presa dall'assemblea generale dei titolari di permesso annuale delle riserve in oggetto. I guardiacaccia dell'Associazione posso-no conseguire al più il permesso d'ospite, indifferentemente se in riserve comprese o meno nella rispettiva zona di competenza. Anche a tal riguardo decide l'assemblea generale delle riserve in oggetto.

Successivamente all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, al guardiacaccia salariato fisso spetta il riottenimento del permesso annuale di caccia senza la ripetuta corresponsione della quota d'entrata nella riserva in cui già in passato egli lo aveva posseduto e per la quale ne abbia diritto ai sensi di legge.

Ai sensi del rispetto dei diritti acquisiti, i guardiacaccia dell'Associazione già titolari di permesso annuale o d'ospite in una riserva di diritto conservano il diritto all'ottenimento in quella riserva del permesso d'ospite, il quale conferisce pari diritti venatori rispetto al permesso annuale. La legittimazione si intende per un'unica riserva.

 

 

17   DOVERI DEI TITOLARI DI UN PERMESSO DI CACCIA

 

I titolari di un permesso di caccia hanno l'obbligo di osservare il presente regolamento.

Al fine di garantire un disciplinato svolgimento dell'attività venatoria e al fine di non danneggiare l'immagine della comunità venatoria al cospetto della collettività, i titolari di permesso di caccia sono inoltre tenuti espressamente ad attenersi ai seguenti doveri:

-   rispettare tutte le disposizioni di legge attinenti le materie caccia, protezione della fauna, protezione del patrimonio animale e vegetale, sicurezza pubblica, armi e munizioni;

-   osservare le delibere democraticamente prese – nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento – dagli organi di gestione venatoria a livello di riserva, di distretto e di provincia;

 

-   non ostacolare o condizionare i guardiacaccia nell'esercizio del loro servizio, evitare nei confronti degli stessi azioni diffamatorie o tali da danneggiarne la reputazione;

-   sostenere gli organi gestionali eletti a livello di riserva, di distretto e di provincia, come pure l'Autorità venatoria della Provincia e i funzionari dell'Associazione nell'espletamen-to dei loro compiti istituzionali; rispettarne le delibere e le iniziative attuate sulla base di leggi, regolamenti e disposizioni vigenti; evitare nei loro confronti esternazioni ed azioni diffamatorie o tali da danneggiarne la reputazione, nonché tutto quanto possa condizionarne il lavoro e l'operato in favore della caccia altoatesina e della tutela faunistica, fermo restando il diritto alla legittima critica.

 

18  ORGANI COMPETENTI PER RICORSI - OBIEZIONI

 

18.1

Obiezioni avverso il disposto del presente regolamento vanno indirizzate al consiglio direttivo dell'Associazione Cacciatori Alto Adige o alle competenti commissioni dallo stesso designate. Il consiglio direttivo decide in merito a tutti i ricorsi, come pure nei casi di dubbi o di difficoltà interpretative, con esclusione della materia inerente le inosservanze sanzionate in via amministrativa. 

Avverso le decisioni del consiglio direttivo dell'Associazione di cui al capoverso precedente, è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta Provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

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